Danno da mancata aggiudicazione dichiarato inammissibile per difetto di specificità (TAR Trentino-Alto Adige n. 125 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum, poiché il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. La domanda che si limiti a richiamare una relazione di parte tautologica e a una mole documentale priva di nota esplicativa difetta del requisito di specificità dei motivi richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. e va dichiarata inammissibile. La consulenza tecnica d’ufficio e la verificazione non possono colmare le lacune allegatorie e probatorie delle parti, né la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. supplisce all’inerzia dell’attore. La prova presuntiva del danno è ammessa, ma richiede elementi gravi, precisi e concordanti, non fondati su dati ipotetici.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto l’aggiudicazione di una procedura negoziata per la demolizione e ricostruzione di una scuola elementare, finanziata con fondi P.N.R.R. Dopo una richiesta di chiarimenti sul subappalto di alcune categorie di lavori, l’amministrazione annullava in autotutela l’aggiudicazione e assegnava i lavori al secondo classificato.

La società impugnava gli atti e, con motivi aggiunti, chiedeva l’inefficacia del contratto, il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Il T.R.G.A. di Bolzano, con sentenza n. 62/2024, accertava l’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ma rigettava la domanda per difetto di prova del danno. Il Consiglio di Stato confermava con diversa motivazione, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria. La società riproponeva allora la pretesa davanti al T.R.G.A., chiedendo la condanna del Comune al risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento in materia, espresso tra le altre da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8972 del 2024, da Sez. VI n. 9755 del 2023 e da Adunanza Plenaria n. 2 del 2017. Da tali pronunce ricava che il lucro cessante si identifica con l’interesse positivo, comprensivo del mancato profitto e del danno curricolare, e che l’onere di allegare e provare grava integralmente sull’impresa.

Applicando tali coordinate, il Tribunale esclude che la ricorrente abbia assolto l’onere di allegazione. La relazione tecnica prodotta si limita a tautologiche affermazioni sulla misura del danno, senza esplicitare l’iter logico-argomentativo seguito; il richiamo alla documentazione allegata resta generico e non consente di coglierne la rilevanza. Manca, dunque, quel principio di prova che l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. esige.

Da qui l’inammissibilità della domanda. Il Collegio esclude che una C.T.U. disposta d’ufficio possa supplire a tale carenza: si risolverebbe in una consulenza percipiente, non ammessa, perché gli istituti istruttori non esonerano la parte dai propri oneri. Per la stessa ragione non opera la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., ammessa solo in caso di impossibilità o estrema difficoltà della prova, e non di inerzia dell’attore.

Quanto al danno curricolare, la dichiarazione resa da una società di consulenza è inutilizzabile: le dichiarazioni di terzi non hanno valore probatorio né indiziario, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2782 del 2014 e da Sez. VI n. 10719 del 2022. Il Collegio ricorda infine che il Consiglio di Stato, in sede di appello, aveva già stigmatizzato l’assenza di allegazioni, osservando che l’impossibilità di ottenere il reintegro in forma specifica avrebbe dovuto suggerire una compiuta articolazione della domanda risarcitoria.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, e nessuna statuizione sulle spese per i Ministeri non costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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