Rigetto astreintes e commissario ad acta in ottemperanza per carta docente (TAR Lombardia n. 2391 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la fondatezza della pretesa creditoria sorretta da idonea documentazione e formatosi il giudicato, dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione e assegna un termine per l’adempimento, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere invece esclusa quando risulti manifestamente iniqua in concreto, tenuto conto dell’eccezionale mole di contenzioso seriale che ha determinato il ritardo e dell’avvenuta nomina del commissario ad acta. Il commissario ad acta, dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’incarico nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia n. 146/2025, passata in giudicato, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore della ricorrente per le annualità 2018/2019–2023/2024, per un importo complessivo di euro 3.000,00. Nonostante la notifica della sentenza e la formazione del giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum.
La parte ricorrente adiva quindi il TAR Lombardia con ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica della sentenza di merito.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: la pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di novanta giorni per l’accredito degli importi, con la precisazione che, in caso di perdurante inerzia, avrebbe agito il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale avrebbe provveduto entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora, il Collegio ne ha escluso l’accoglimento, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e valutando la misura come manifestamente iniqua nel caso concreto. Il ritardo nell’esecuzione è stato ricondotto all’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia di carta del docente, circostanza che, unitamente alla nomina del commissario ad acta, ha giustificato il rigetto della richiesta.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale della causa e del limitato impegno richiesto al difensore, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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