Improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 139 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente, nel corso della camera di consiglio, comunichi di non avere più interesse alla pronuncia sul thema decidendum cautelare. In tale evenienza, il tribunale amministrativo, senza esaminare il merito della vicenda, dichiara l’improcedibilità dell’istanza e dispone la compensazione delle spese di fase, trattandosi di esito non riconducibile alla soccombenza virtuale di alcuna delle parti.
Il Fatto
Un comune abruzzese impugnava, chiedendone la sospensione, una serie di provvedimenti regionali concernenti l’approvazione dell’elenco degli interventi finanziati per l’annualità 2026, deducendo la propria illegittima esclusione dal finanziamento sulla base di una graduatoria ritenuta erronea. Il ricorrente contestava sia la deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell’elenco, sia le determinazioni dirigenziali di approvazione degli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili, sia gli atti presupposti e consequenziali, ivi comprese le convenzioni eventualmente stipulate con i comuni selezionati in sua vece.
La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare, mentre i comuni controinteressati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio, il collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore del comune ricorrente, il quale ha comunicato la sopravvenuta mancanza di interesse alla pronuncia sulla domanda cautelare. Tale dichiarazione, avente valore d’ufficio rilevabile anche in assenza di formale istanza di rinuncia, ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla tutela cautelare.
Il tribunale ha pertanto ritenuto che la domanda cautelare fosse divenuta improcedibile, non essendovi più alcuna utilità concreta e attuale che la parte ricorrente potesse conseguire dalla decisione sull’istanza di sospensione. Nessuna valutazione è stata espressa nel merito della controversia, restando impregiudicata ogni questione relativa al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Quanto alle spese della fase cautelare, il collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della particolarità dell’esito del giudizio, non ascrivibile alla soccombenza di alcuna delle parti. Il provvedimento declina, infine, l’ordine di esecuzione a carico dell’amministrazione e la comunicazione alle parti a cura della segreteria del tribunale.
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Nota della Redazione
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