Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta (TAR Puglia n. 988 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della PA debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. In caso di mancata ottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e nomina fin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto al beneficio economico della “Carta docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione il 21.07.2025, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi aveva dato esecuzione.
La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità in rito del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito e del disposto dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., attesa la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Taranto, certificata dalla cancelleria. Ha altresì accertato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato, con conseguente condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza n. 3110/2024 nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso.
Il TAR ha invece respinto la domanda di fissazione delle astreintes, ritenendola manifestamente iniqua, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’uso dell’istituto deve essere prudente, anche perché nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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