Improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13673 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria quando il ricorrente dichiari espressamente, con atto depositato in giudizio, la carenza di interesse al prosieguo della causa. L’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consegue a tale dichiarazione, senza che occorra accertare la fondatezza della pretesa sostanziale. Con la declaratoria di improcedibilità, il giudice non si pronuncia sul merito della domanda di accertamento del silenzio assenso. La disciplina delle spese di lite segue il principio della soccombenza virtuale, ma nulla deve disporsi quando la parte intimata non si sia costituita in giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui il Comune di Ardea aveva respinto l’istanza di condono presentata il 1° aprile 1986 per un immobile sito in Via Fiumicino n. 6, chiedendo l’accertamento dei presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria ex lege n. 47/1985 e della maturata formazione del silenzio assenso.

Nelle more del giudizio, con atto depositato il 22 ottobre 2025, i ricorrenti dichiaravano la carenza di interesse al prosieguo della causa, chiedendo al Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese. Il Comune di Ardea non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, in composizione monocratica, ha rilevato che la dichiarazione di carenza di interesse al prosieguo della causa, depositata dalla parte ricorrente, impone al Collegio di pronunciare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che sanziona l’ipotesi in cui, dopo la proposizione del ricorso, sopravvenga il difetto di interesse.

La declaratoria di improcedibilità prescinde da ogni valutazione nel merito della controversia: il giudice non è chiamato ad accertare la sussistenza dei presupposti per il condono, né a verificare la fondatezza della domanda di accertamento del silenzio assenso. L’esito processuale discende unicamente dalla volontà della parte di non coltivare ulteriormente il giudizio.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che nulla debba disporsi, atteso che la parte intimata non si è costituita in giudizio, non ricorrendo pertanto i presupposti per una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.

In accoglimento della richiesta formulata nell’atto depositato, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite, e la sentenza è stata rimessa all’esecuzione dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *