Carta docente non erogata: il TAR ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 576 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l’amministrazione, benché destinataria di una pronuncia di condanna divenuta definitiva, non abbia posto in essere gli adempimenti imposti nel termine di legge. La notificazione della sentenza alla domicilio digitale dell’amministrazione statale integra il presupposto per la decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. L’inerzia non contestata, neppure dalla parte non costituita, legittima l’accoglimento del rimedio esecutivo con condanna a provvedere e nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro, accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione della ricorrente, o a fornire un equipollente, così che potesse fruirne.
Secondo l’interessata, malgrado la notificazione della sentenza passata in giudicato, l’amministrazione non aveva dato corso a quanto dovuto. Non si sono costituiti in giudizio né il Ministero né l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio esecutivo di cui agli art. 112 e seguenti cod. proc. amm., valutando la documentazione prodotta e l’omesso adempimento non contestato dall’amministrazione.
Decisiva, sul piano processuale, la verifica del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, riconosce alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il Collegio ha accertato che la notificazione della sentenza è avvenuta in data 20 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Il Tribunale ha richiamato, sul punto, un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024. Da tale indirizzo discende che la notificazione al domicilio digitale è sufficiente a far decorrere il termine di legge, senza necessità di ulteriori adempimenti notificatori.
Pertanto il Collegio ha accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente.
Il Tribunale ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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