Sopravvenuta carenza di interesse per avvenuto pagamento del payback (TAR Lazio n. 148 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione, da parte del ricorrente, di non avere più interesse alla decisione nel merito, conseguente al versamento degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo, sicché la cessazione della materia del contendere per fatto satisfattivo sopravvenuto preclude l’esame nel merito. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione di rito e di merito, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al giudice amministrativo i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, nonché i successivi provvedimenti regionali di individuazione delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Con plurimi atti di motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione alle determinazioni adottate da numerose Regioni e Province autonome, contestando la quantificazione del payback posto a proprio carico.
All’udienza pubblica del 12 dicembre 2025 il difensore della ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse a una decisione nel merito, avendo la società provveduto al versamento degli oneri di ripiano secondo la disciplina sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza e la qualifica come fatto estintivo dell’interesse alla pronuncia. Il pagamento degli oneri ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025 ha realizzato l’assetto sostanziale perseguito dalle parti pubbliche, rendendo priva di utilità la decisione giurisdizionale.
Il giudice richiama il principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo, invocando il precedente Cons. Stato, sez. V, n. 7399 del 2019. Su questa base afferma che non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e di tutti gli atti di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione non affronta i profili di merito relativi alla legittimità del meccanismo di ripiano e alla quantificazione delle singole quote regionali. La declaratoria opera sul piano processuale e assorbe le questioni di rito e di merito, in coerenza con la funzione satisfattiva dell’interesse azionato.
Quanto alle spese, il Collegio rileva le peculiarità della questione e dispone l’integrale compensazione tra le parti. Il regolamento delle spese accompagna la pronuncia di rito e non implica alcun accertamento sui profili sostanziali dedotti.
Nota della Redazione
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