La riedizione del concorso legittima il risarcimento per la ritardata assunzione del dirigente (TAR Lazio n. 13795 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di una graduatoria concorsuale, passato in giudicato, costituisce fatto antigiuridico idoneo a fondare la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale subito dal candidato per effetto della ritardata assunzione nella qualifica superiore. La colpa dell’Amministrazione è ravvisabile nella macroscopica irragionevolezza dei criteri di valutazione, che svuotano l’apporto dei titoli rispetto al colloquio orale, e che sarebbe stata evitabile con semplici simulazioni. Il termine di decadenza per l’azione risarcitoria, di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, non dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui la sentenza sia appellata e l’appello sia dichiarato improcedibile per rinunzia, il giudicato si forma alla scadenza del termine per l’opposizione al decreto che dichiara l’improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, già inquadrato nell’area funzionariale, aveva partecipato al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia. Nella graduatoria approvata nel giugno 2021 si era collocato in posizione non utile, impugnandola dinanzi al TAR Lazio. La Sezione, con sentenza del 14 novembre 2022, aveva accolto il ricorso e annullato la graduatoria per l’irragionevolezza dei criteri di valutazione, che comprimevano il peso dei titoli. L’Agenzia delle Entrate aveva appellato la sentenza, ma poi vi aveva rinunziato, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello.
In esito alla riedizione della procedura, il ricorrente era risultato vincitore ed era stato assunto con contratto che retroagiva gli effetti giuridici al 20 settembre 2021. Egli agiva quindi per il risarcimento del danno patrimoniale, pari alle differenze retributive non percepite tra la qualifica di provenienza e quella dirigenziale, nel periodo compreso tra tale data e quella dell’effettiva assunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Rilevato che la sentenza di annullamento era passata in giudicato solo alla scadenza del termine di opposizione al decreto presidenziale che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello, ha ritenuto il ricorso proposto entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a.
Nel merito, ha accolto la domanda riconoscendo la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito ex art. 2043 c.c. Il fatto antigiuridico è stato individuato nella graduatoria annullata, lesiva dell’interesse legittimo del ricorrente al corretto esercizio del potere selettivo. Il nesso causale è stato ravvisato nella circostanza che la deteriore collocazione in graduatoria, determinata dall’illegittimità dei criteri, aveva impedito l’assunzione nella qualifica dirigenziale sino alla riedizione della procedura.
Quanto all’elemento soggettivo, la colpa dell’Amministrazione è stata desunta dalla macroscopica irragionevolezza dei criteri di valutazione, che in astratto avrebbero potuto condurre a un punteggio di 100/100 per i titoli ma che, nella loro struttura concreta, non avrebbero potuto superare l’esiguo punteggio di 11/100. L’irragionevolezza sarebbe stata agevolmente evitabile attraverso semplici simulazioni.
Quanto alla quantificazione del danno, il Collegio ha disposto che le parti individuino in contraddittorio la somma dovuta, riferita alle differenze retributive tabellari e alla retribuzione di risultato “parte fissa”, con detrazione delle somme percepite per l’attività lavorativa svolta nel periodo e con maggiorazione degli interessi legali.
Nota della Redazione
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