Distinzione tra magazzinaggio e logistica e sindacato sul PAUR (TAR Lombardia n. 2897 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Il PGT può legittimamente distinguere la destinazione di magazzinaggio e autotrasporto da quella di logistica, purché la differenziazione trovi riscontro nelle previsioni di piano. La graduale attuazione di un Masterplan mediante una pluralità di piani attuativi non viola la normativa regionale, purché sia accertato il carattere unitario del disegno di trasformazione. In tema di valutazione di impatto ambientale, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità preposta, il cui giudizio presenta intensi profili di discrezionalità amministrativa. Il PAUR è pertanto censurabile solo per pretestuosità o irrazionalità delle valutazioni, non per mera non condivisibilità.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area agricola nel Comune di Lacchiarella, avevano stipulato un preliminare di vendita condizionato al rilascio dei titoli abilitativi per una piattaforma logistica. Il Comune respingeva le osservazioni volte alla riclassificazione dell’area e approvava il PGT, confermando la destinazione agricola del fondo. Contestualmente approvava il Masterplan dell’Ambito H richiesto dalla controinteressata, destinato ad attività di magazzinaggio e autotrasporto.
I ricorrenti impugnavano la delibera consiliare, poi il piano attuativo del comparto H2A e infine il PAUR regionale, lamentando che gli interventi assentiti configurassero in realtà un polo logistico vietato dal PGT. Esperivano anche domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti muovendo dall’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di pianificazione, richiamando TAR Lombardia, Sezione II, sentenza n. 45/2022. Le due destinazioni contestate sono concretamente distinguibili: il magazzinaggio esclude la vendita diretta al pubblico, la logistica comprende la distribuzione di prodotti finiti. Le censure dei ricorrenti appaiono apodittiche e sfornite di prova.
Quanto ai primi motivi aggiunti, il Tribunale esclude che la legge regionale o il PGT vietino l’attuazione graduale del Masterplan mediante più piani attuativi, riconoscendo il carattere unitario del disegno di trasformazione. La verifica di assoggettabilità a VIA è stata svolta sull’intero ambito e l’autorità competente è la Regione, che ha poi rilasciato il PAUR.
Sul provvedimento regionale, il Collegio richiama Cons. Stato, Sezione V, sentenza n. 1640 del 2012: il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica della non pretestuosità delle valutazioni. La VIA ha considerato sia l’intero ambito sia il comparto H2A, con uno studio di impatto esteso all’intera area. Non è configurabile un insediamento logistico, poiché gli edifici hanno destinazione conforme e i codici ATECO non riguardano la logistica.
Le censure su opzione zero, misure compensative, tombinatura dei corpi idrici e profili idrogeologici sono respinte: le valutazioni regionali risultano non illogiche, confortate dai pareri del Parco Agricolo Sud Milano e della Città Metropolitana. Sulle osservazioni, richiamando Cons. Stato, Sezione II, sentenza n. 7167 del 2024, è sufficiente che le ragioni del non accoglimento emergano dal tenore complessivo del provvedimento.
La complessiva infondatezza comporta il rigetto della domanda risarcitoria, priva di riscontro probatorio ai sensi dell’art. 64 del c.p.a. e dell’art. 2697 del codice civile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.