Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato e condanna alle spese (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 396 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ottemperi al giudicato favorevole al ricorrente, la materia del contendere deve ritenersi cessata, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. La condanna alle spese può essere pronunciata in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del rito speciale di cui all’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l’Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, sia pure in un momento successivo alla proposizione del ricorso. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito, configurandosi pertanto la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il principio per cui, anche in caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la regola della soccombenza virtuale consente di porre gli oneri processuali a carico dell’Amministrazione, la cui condotta ha reso necessario il ricorso. La ricorrente ha infatti dovuto attivare il rimedio giurisdizionale per vedere riconosciuto il proprio diritto, sicché non può sopportare le spese del giudizio.
La liquidazione è stata determinata in misura forfetaria, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato. Il Tribunale ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
La pronuncia è stata infine dichiarata immediatamente eseguibile, con l’ordine all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.