Compartecipazione alla retta RSD non può eccedere l’ISEE dell’utente (TAR Lombardia n. 337 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il regolamento comunale che, nel determinare la compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali, prevede una percentuale minima di contribuzione che prescinde dall’ISEE, imponendo un esborso anche a chi abbia un indicatore pari a zero o molto basso. La quota di compartecipazione posta a carico dell’utente non può eccedere il suo ISEE. Nel riparto tra componente sanitaria e socio-assistenziale delle prestazioni sociosanitarie, le percentuali fissate dall’allegato al D.P.C.M. 14.2.2001 non sono massime ma fisse, e costituiscono una forfettizzazione normativa dell’incidenza delle due componenti. Il Comune deve accertare in contraddittorio quale sia la quota a carico del SSR e anticipare l’eventuale differenza, salvo regresso.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, è inserito dal 2010 in una residenza sociosanitaria per disabili. Il Comune, applicando il proprio regolamento del 2015 e le delibere di Giunta che fissano la percentuale minima di contribuzione per le RSD al 37,5%, ha posto a carico dell’interessato una quota giornaliera crescente, commisurata all’ISEE ma in misura superiore allo stesso.

Il ricorrente ha impugnato le note di determinazione della quota per il 2023 e per il 2024, il progetto individualizzato e, quali atti presupposti, il regolamento comunale e le delibere di Giunta, lamentando la sproporzione tra compartecipazione richiesta e capacità economica, nonché l’omessa verifica del corretto riparto tra oneri sanitari e assistenziali. Ha inoltre contestato la percentuale a carico del SSR, asseritamente inferiore al dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso principale: la nota del 26.5.2023 è conferma propria della precedente, contenendo motivazione più ampia e facendo seguito all’istruttoria sfociata nel progetto individuale. Dichiara invece improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la nota dell’11.3.2024 superata da quella del 25.7.2024.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 25 l. 328/2000, nel richiamare i criteri di verifica della condizione economica, va ora riferito al D.P.C.M. 159/2013, che qualifica la determinazione dell’ISEE come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. Richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadisce che ai Comuni non è riconosciuto il potere di derogare alla disciplina statale sull’ISEE, né di introdurre sistemi che surrettiziamente ne pongano nel nulla i principi.

Su questa base il capitolo 2, paragrafo a, del regolamento comunale è illegittimo nella parte in cui prevede una percentuale minima di compartecipazione che prescinde totalmente dall’ISEE. L’illegittimità si estende alle delibere di Giunta che fissano percentuali minime e ISEE minimi e, in via derivata, alle note applicative per il 2023 e il 2024. Il Comune deve quindi rideterminarsi in modo che il costo non resti a carico dell’utente per importo eccedente il suo ISEE.

Quanto al riparto sanitario, il Collegio rileva che il Comune non ha svolto alcuna istruttoria in contraddittorio con ATS, ricorrente e gestore per accertare quali trattamenti siano concretamente erogati e in quale previsione rientrino. Le percentuali dell’allegato al D.P.C.M. 14.2.2001 non sono massime ma fisse. Per il 2023, tuttavia, la quota a carico del SSR non può superare il 70%, per decadenza processuale: il ricorso principale aveva censurato la mancata applicazione di quella soglia.

Il ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono pertanto accolti nei limiti indicati. Il Comune dovrà rideterminarsi entro centoventi giorni, accertando la quota SSR e anticipando l’eventuale differenza salvo regresso verso ATS e Regione; sulla componente residua, la quota a carico dell’utente non potrà eccedere il relativo ISEE per ciascun anno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *