Liquidazione del compenso del commissario ad acta a carico del Comune soccombente (TAR Puglia n. 262 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è liquidato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura della controversia, delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione resa, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 115/2002. La relativa somma è posta integralmente a carico della parte soccombente nel giudizio di ottemperanza, nel quale il commissario ha operato, secondo il principio di soccombenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia, favorevole al ricorrente in relazione all’illegittimità dell’occupazione di terreni siti nel Comune di Foggia. A seguito dell’inottemperanza dell’amministrazione, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza, all’esito del quale era stato nominato un commissario ad acta, delegato dal Prefetto, per l’adozione degli atti necessari. Il commissario, espletato l’incarico, ha depositato istanza ex art. 56 d.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione del proprio compenso e delle spese documentate. Il Comune di Foggia non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in composizione collegiale, ha preliminarmente qualificato la natura del compenso richiesto dal commissario ad acta, riconducendolo all’attività dell’ausiliario del magistrato. Ha pertanto richiamato l’art. 49 d.P.R. n. 115/2002, il quale attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di liquidare l’onorario e le spese dell’ausiliario, e l’art. 51 del medesimo decreto, che indica i criteri di determinazione: natura della controversia, difficoltà, completezza e pregio della prestazione.
Valutati gli atti depositati dal commissario e la complessità dell’incarico svolto, il Collegio ha ritenuto congruo il compenso richiesto, determinandolo in euro 2.000,00, oltre alle spese documentate in notula. La decisione non ha richiesto la fissazione di udienza, essendo stata adottata in camera di consiglio, con applicazione del rito camerale tipico dei giudizi di ottemperanza.
Quanto alla ripartizione dell’onere, il TAR ha richiamato le sentenze n. 1817/2022 e n. 149/2024 del medesimo Tribunale, evidenziando la soccombenza del Comune di Foggia nei giudizi definiti da tali pronunce. Ha pertanto disposto che l’intero compenso del commissario sia posto a carico dell’amministrazione comunale, la quale ha dato causa al giudizio di ottemperanza non avendo ottemperato al giudicato.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’onere del compenso dell’organo che ha sostituito l’amministrazione inadempiente grava sulla parte soccombente, in applicazione del principio di soccombenza, senza che rilevi la mancata costituzione in giudizio del Comune. Il decreto è stato depositato in segreteria per la comunicazione alla parte istante.
Nota della Redazione
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