Decadenza dal titolo per silenzio assenso e sospensione del termine per factum (Cons. Stato n. 3339 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di dodici mesi per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, previsto a pena di decadenza dall’art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 259/2003, è sospeso in presenza di un factum principis che determini un impedimento assoluto all’esecuzione delle opere. Il silenzio assenso non può ritenersi perfezionato prima dell’acquisizione di tutti i pareri e i nulla osta necessari, quando una prescrizione sopravvenuta dell’amministrazione abbia imposto una modifica progettuale e il conseguente rinnovo delle autorizzazioni. Il giudicato formatosi su un progetto diverso, divenuto inattuabile per effetto di quelle prescrizioni, non vincola la valutazione relativa al nuovo titolo. Il provvedimento di decadenza che non tenga conto dell’evento ostativo è illegittimo.

Il Fatto

La società di telefonia aveva ottenuto per silenzio assenso, ai sensi dell’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il titolo per installare una stazione radio base in un comune laziale. Il comune aveva dapprima annullato in autotutela quel titolo; il TAR Lazio, con una prima pronuncia, aveva accolto il ricorso della società.

Nel corso del procedimento la Soprintendenza aveva rilasciato il nulla osta archeologico prescrivendo una fascia di rispetto rispetto alle evidenze rinvenute. La società aveva quindi ridisegnato l’impianto e acquisito i nuovi pareri: autorizzazione paesaggistica, parere ARPA, nulla osta dell’Aeronautica, autorizzazione sismica e, da ultimo, il parere ENAC. Solo dopo aver significato il titolo la società aveva comunicato l’imminente avvio dei lavori; il comune aveva invece dichiarato la decadenza per mancata realizzazione delle opere entro dodici mesi. Il TAR accoglieva il ricorso e il comune appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma l’illegittimità del provvedimento di decadenza. Il primo argomento dell’appellante muove dalla data di formazione del titolo, che il comune colloca al 4 agosto 2020 e assume coperta da giudicato. La Corte ritiene però che quella prospettazione non consideri la peculiare evoluzione della vicenda.

La prescrizione della Soprintendenza del 14 dicembre 2020 ha imposto una modifica strutturale del progetto originario, con la necessità di un nuovo corredo di pareri e nulla osta. Il silenzio assenso, dunque, non poteva collocarsi in una data antecedente all’acquisizione di tutti i titoli abilitativi. Il giudicato invocato dal comune, osserva la Corte, riguardava un progetto differente, poi rivelatosi non attuabile proprio in ragione delle prescrizioni archeologiche.

La decisione si fonda poi su un argomento autonomo e assorbente. Richiamando l’art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 259/2003, il Collegio ricorda che le opere devono essere realizzate a pena di decadenza entro dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso o dalla formazione del silenzio assenso. La giurisprudenza, qui citata nelle Sez. V n. 4020 del 2014, ha precisato che il termine decadenziale deve ritenersi interrotto o sospeso in presenza di un factum principis che determini un impedimento assoluto all’esecuzione.

Nel caso concreto il primo parere ENAC del 28 settembre 2023 conteneva prescrizioni sulla segnaletica non compatibili con l’impianto. La società ne aveva chiesto la rettifica e solo il 10 settembre 2024 l’Ente aveva trasmesso il parere definitivo con le nuove prescrizioni, essenziali per escludere rischi per la sicurezza del volo. Solo da quella data, quindi, l’operatore era in grado di avviare i lavori.

La mancanza del parere ENAC definitivo integra pertanto quella situazione ostativa idonea a giustificare la sospensione del termine decadenziale. Il provvedimento impugnato, a prescindere dall’epoca di formazione del silenzio assenso, è illegittimo per non aver considerato l’impedimento. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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