Sopravvenuta carenza d’interesse e onere collaborativo nel ruolo aggiunto (TAR Emilia-Romagna n. 1342 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quando la parte ricorrente non manifesti alcun interesse attuale e concreto alla decisione di merito, come desumibile dal comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio. In particolare, l’assenza di atti processuali successivi alla fase cautelare e la mancata comparizione alle udienze pubbliche, unitamente al giudicato cautelare sfavorevole e alla natura degli atti impugnati, deputati a dispiegare effetti temporanei, costituiscono elementi univoci della sopravvenuta carenza d’interesse. Il principio di leale collaborazione tra parti e giudice, sancito dall’art. 2 c.p.a., impone alla parte l’onere di rappresentare le ragioni della persistenza di un’utilità attuale a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole.
Il Fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto dal cittadino albanese avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, emesso dalla Prefettura di Ravenna – Sportello Unico per l’Immigrazione. Il diniego si fondava sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva richiesto documentazione comprovante la capacità reddituale dei componenti il nucleo familiare conviventi, senza che il dichiarante avesse fornito osservazioni nei termini.
La parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per mancata notifica alla datrice di lavoro e al lavoratore, nonché l’insufficienza dell’invio all’indirizzo PEC del Patronato, e ha contestato la mancata valutazione dell’istanza di riesame in autotutela con allegati i redditi della datrice e del coniuge convivente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito lo svolgimento del processo, evidenziando come la causa, dopo la fase cautelare conclusasi con il rigetto della domanda di sospensiva nel 2022, non avesse registrato alcuna ulteriore attività processuale da parte del ricorrente. La causa è stata pertanto iscritta nel c.d. ruolo aggiunto, finalizzato alla verifica della persistenza dell’interesse alla decisione nell’ambito di un programma di smaltimento dell’arretrato.
Il Collegio ha rilevato che, nonostante la rituale avvisanza, la parte ricorrente non è comparsa alle udienze pubbliche del 9 luglio e del 5 novembre 2025, né ha depositato memorie o documenti. La natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, destinati per loro natura a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative, sono stati considerati elementi ulteriori della sopravvenuta carenza d’interesse.
La Corte ha richiamato il principio di leale collaborazione tra parti e giudice, ex art. 2 c.p.a., affermando che l’efficacia dello strumento del ruolo aggiunto postula una fattiva collaborazione del Foro e che sarebbe stato onere della parte rappresentare le ragioni oggettive della persistenza di un’utilità attuale e concreta alla decisione. La mancata comparizione e l’assenza di domanda risarcitoria hanno determinato l’applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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