Ottemperanza per accredito su Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 75 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione a riconoscere il beneficio della Carta del Docente, mediante accredito sulla carta elettronica, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La nomina anticipata del commissario, con facoltà di delega e ricorso al pagamento in conto sospeso, assicura l’effettività della tutela.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con accredito della somma di euro 2.500,00 sulla carta elettronica, oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato, né risulta alcun adempimento dagli atti di causa.

La pronuncia ha quindi disposto la piena esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo il diritto all’accredito sulla Carta del Docente secondo le medesime regole previste per i docenti a tempo indeterminato. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnando il termine per l’esecuzione.

Il commissario è stato altresì autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Quanto alle spese, il TAR ha posto a carico dell’Amministrazione un importo ridotto a euro 400,00, considerata la natura seriale del contenzioso e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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