Il meccanismo payback sui dispositivi medici 2015-2018 è contributo solidaristico e non retroattivo (TAR Lazio n. 11118 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano della spesa per dispositivi medici relativo alle annualità 2015-2018, introdotto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, costituisce un contributo solidaristico e non una prestazione patrimoniale imposta in violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina individua compiutamente soggetti, oggetto, misura e procedura. Il meccanismo non viola il principio di irretroattività né l’affidamento degli operatori, i quali conoscevano sin dall’origine il tetto di spesa e l’obbligo di ripiano. La successiva attività ministeriale e regionale, limitandosi a recepire dati contabili e a svolgere operazioni meramente matematiche, dà luogo a un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale involgente diritti soggettivi, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative ai provvedimenti applicativi regionali.
Il Fatto
La società, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la complessa sequenza procedimentale con cui il Ministero della Salute ha certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e ha definito le modalità di ripiano a carico delle imprese del settore. Il ricorso, diretto avverso i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 2019 e la circolare applicativa, era esteso anche ai provvedimenti regionali di recupero delle somme.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 giugno 2026, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di difetto di giurisdizione limitatamente agli atti di recupero regionali, trattenendo quindi la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando il consolidato orientamento del medesimo TAR, formatosi sulle pregresse controversie in materia di payback per le annualità 2015-2018, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Il meccanismo di ripiano è stato qualificato come misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria, coerente con i principi della riserva di legge e con l’assetto concorrenziale del mercato.
Quanto alla dedotta violazione del legittimo affidamento, il Tribunale ha evidenziato come il tetto nazionale del 4,4% fosse parametro noto agli operatori sin dal 2014 e come la disciplina del payback fosse chiara nei suoi tratti essenziali già dal 2015. La modifica del comma 9-bis intervenuta nel 2022 non ha introdotto elementi imprevedibili, ma ha meramente reso operative procedure già previste, rendendo inconferente ogni censura di retroattività e di violazione delle tempistiche procedimentali.
Il TAR ha altresì escluso profili di incompatibilità con la disciplina eurounitaria degli appalti e della concorrenza, rilevando che il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale delle imprese, senza incidere sul contenuto dei singoli contratti o sull’esito delle gare. Non ricorrendo profili di incertezza interpretativa, il Collegio ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Da ultimo, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dei provvedimenti regionali di recupero, trattandosi di attività vincolata e tecnico-contabile che recepisce dati contabili e importi già predeterminati. In applicazione del principio per cui l’attività vincolata della pubblica amministrazione involge diritti soggettivi, la relativa controversia è devoluta al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.