Canone di locazione Erp predeterminato nel bando: giurisdizione esclusiva e decadenza dal gravame (TAR Molise n. 285 del 03.07.2026)
“`html
Principi di diritto (Massima)
Il canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non liberamente negoziato ma predeterminato unilateralmente dalla pubblica amministrazione nel bando di concorso, deve essere contestato mediante tempestiva impugnazione del bando stesso e degli atti conseguenti. La controversia instaurata in via consensuale tra amministrazione e privato in esecuzione di un accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., sia per la fase di formazione che per quella di esecuzione dell’accordo. La traslatio iudicii non rimette in termini la parte che abbia proposto tardivamente l’azione, e l’eventuale diritto alla restituzione del maggior canone è soggetto alla prescrizione quinquennale ex artt. 1442, comma 2, e 2948, n. 3, cod. civ. In ogni caso, il ricorso tardivo è dichiarato irricevibile o comunque inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica realizzato nell’ambito del programma “20.000 abitazioni”, stipulava un contratto di locazione con l’ente gestore, il quale applicava un canone di € 46,50/mq, parametrato all’accordo territoriale concluso nel 1999 dal Comune di Campobasso, anziché il canone di € 36,05/mq previsto dall’accordo del 2006 sottoscritto dal Comune di Isernia. Solo dal gennaio 2019, a seguito di una delibera della Giunta regionale, l’ente provvedeva a rimodulare i canoni, senza però restituire le maggiori somme corrisposte dagli inquilini nel periodo 2013-2019. Il ricorrente adiva il giudice ordinario per il recupero dell’indebito; il Tribunale di Campobasso, con decreto di estinzione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento della responsabilità degli enti, la rideterminazione del canone e la condanna alla restituzione degli importi e al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di estromissione dal giudizio del Comune, quale autore del bando di concorso, e dell’ente gestore, quale stipulante il contratto di locazione, riconoscendo la loro legittimazione passiva. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il canone di locazione non era stato liberamente negoziato ma predeterminato unilateralmente dal Comune nel bando, sicché la contestazione attiene al contenuto del bando stesso e ogni censura avrebbe dovuto essere proposta mediante la sua tempestiva impugnazione.
La Corte ha poi ricondotto la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto instaurato in esecuzione di accordi stipulati tra la pubblica amministrazione e i privati ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., ivi inclusa la fase di esecuzione dell’accordo e le connesse domande di adempimento e risarcitorie.
Ciò nondimeno, il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, in quanto il bando, l’assegnazione dell’alloggio e il contratto di locazione sarebbero stati impugnabili sin dal 2013, mentre la causa civile era stata iscritta a ruolo solo nel 2022. La traslatio iudicii, ha precisato il TAR, non può giovare alla rimessione in termini. In via ulteriormente assorbente, il Tribunale ha rilevato che, anche volendo applicare il diverso inquadramento della giurisdizione esclusiva, l’azione sarebbe comunque inammissibile per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione del maggior canone e all’eventuale risarcimento, maturata a decorrere dal quinquennio successivo alla stipula del contratto di locazione avvenuta nel 2013. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
“`
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.