Divieto di detenzione di armi: la condotta post factum integra giudizio di inaffidabilità (TAR Molise n. 286 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di revoca o diniego delle licenze di pubblica sicurezza in materia di armi, quali il divieto di detenzione, sono caratterizzati da ampia discrezionalità amministrativa e possono essere adottati qualora l’interessato non dia affidamento di non abusare delle armi. La valutazione può fondarsi anche su fatti isolati ma significativi, nonché su condotte che non assumono rilevanza penale, purché sintomatiche di una non completa affidabilità. La motivazione del provvedimento non richiede particolare approfondimento e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nell’atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggere il provvedimento, rendendo superfluo l’esame delle censure avverso le altre motivazioni.
Il Fatto
Il Prefetto di Isernia aveva adottato nei confronti di un cacciatore un divieto di detenzione di armi, prima in via cautelare e poi in via definitiva, a seguito del suo coinvolgimento in una battuta di caccia al cinghiale svoltasi in un periodo non consentito e all’interno di un’oasi di protezione faunistica. Durante tale battuta, un partecipante era rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento deducendo violazione degli artt. 10, 11 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per errata presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, contestando in particolare la circostanza che la caccia al cinghiale in Molise non si fosse ancora conclusa alla data dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le autorizzazioni al porto e alla detenzione di armi postulano che il beneficiario osservi una condotta improntata alla piena osservanza delle norme penali e delle regole di civile convivenza. La revoca o il diniego non richiedono un già accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla prevedibilità di un abuso, ancorato al criterio del “più probabile che non”. Il sindacato del giudice amministrativo deve pertanto arrestarsi dinanzi alle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, salvo che queste risultino ictu oculi illogiche o arbitrarie.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto il provvedimento impugnato assistito da un adeguato apparato motivazionale. Il giudizio di inaffidabilità del ricorrente è stato fondato essenzialmente su due ragioni: la partecipazione a una battuta di caccia irregolare, nel corso della quale un cacciatore era rimasto ferito, e l’atteggiamento negativo e ostruzionistico tenuto dopo l’incidente, caratterizzato da dichiarazioni reticenti e contrastanti che avevano ostacolato le indagini.
La Corte ha valorizzato in particolare la condotta successiva al ferimento, rilevando che tutti i cacciatori collegati alla stessa frequenza radio, una volta appresa la notizia, avrebbero dovuto accorrere per sincerarsi delle condizioni del ferito e chiamare i soccorsi. Al contrario, nessuno aveva tempestivamente allertato i soccorsi sul luogo e il ferito era stato lasciato al pronto soccorso da un accompagnatore che non aveva voluto identificarsi. Tali elementi, incontestati, sono stati ritenuti univocamente indicativi di una condotta volta a restare estranei alla vicenda piuttosto che a tutelare la salute del ferito.
Il TAR ha infine dichiarato non scrutinabili le residue censure, in quanto il provvedimento risultava plurimotivato. Secondo la giurisprudenza richiamata, per sorreggere un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con conseguente assorbimento delle doglianze avverso le altre parti del provvedimento. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.