Silenzio assenso sull’autorizzazione unica TLC e incompletezza della documentazione (TAR Emilia-Romagna n. 628 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, non si perfeziona per il solo decorso del termine per provvedere. Esso presuppone, quale condizione imprescindibile, la completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di incompletezza, il termine per la formazione del titolo tacito decorre dal momento in cui le carenze sono eliminate dall’interessato. La richiesta di integrazione tardiva rispetto al termine dell’art. 44, comma 6, non sana l’incompletezza né anticipa la decorrenza del termine. Il provvedimento di archiviazione adottato su istanza non integrata è legittimo.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle reti e infrastrutture di telecomunicazione, presenta nel 2017 istanza di autorizzazione unica per realizzare un impianto radiotelevisivo in località collinare, a sostituzione di una postazione preesistente, invocando gli artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 259/2003. Il Comune rigetta l’istanza nel 2017 per assenza dello strumento urbanistico attuativo. Con sentenza n. 825/2022, passata in giudicato, il TAR annulla il diniego, riservando ogni valutazione sulle carenze documentali alla successiva fase procedimentale.

Riattivato il procedimento nel novembre 2022, il Comune invita dapprima ad aggiornare la documentazione risalente al 2017, poi indice la conferenza di servizi decisoria nel marzo 2024 e, nel giugno 2024, dispone l’archiviazione dell’istanza per carenza della documentazione necessaria all’istruttoria paesaggistica, ambientale e sanitaria. La società impugna l’archiviazione e gli atti connessi, sostenendo il perfezionamento del silenzio assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica dell’intervenuta formazione del titolo tacito ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. La ricorrente sostiene che l’assenso si perfezioni al solo decorso del termine, anche in presenza di domanda non conforme, richiamando un orientamento che il Tribunale espressamente non condivide.

Il TAR aderisce all’opposto indirizzo: la formazione tacita presuppone non solo il decorso del tempo, ma anche la contestuale presenza degli elementi costitutivi della fattispecie. In caso di incompletezza della domanda, il termine decorre dal momento in cui le carenze sono eliminate. La regola è coerente con l’orientamento consolidato sul silenzio assenso ex art. 20 l. n. 241/1990, che richiede la completezza e la veridicità della documentazione.

La richiesta di integrazione del dicembre 2022 è tardiva rispetto al termine dell’art. 44, comma 6, ma ciò non basta: la documentazione in possesso dell’amministrazione non era completa né idonea ad accertare la compatibilità paesaggistica, ambientale e sanitaria. La conferenza di servizi ha evidenziato carenze plurime: l’integrazione richiesta dalla Soprintendenza e dal Comune in ragione della rilevanza del bene paesaggistico e dell’inserimento del santuario nel patrimonio UNESCO; la verifica preliminare sulle interferenze con il traffico aereo richiesta da Enac; la mancata dichiarazione di disponibilità dell’area.

Il Collegio sottolinea che il procedimento di installazione degli impianti radioelettrici è procedimento unico, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e paesaggistiche. Tali carenze, in parte originarie e in parte conseguenti a una legittima rinnovata valutazione delle circostanze e degli interessi, non sono mai state sanate. Il giudicato formatosi sulla sentenza n. 825/2022 non ha accertato la spettanza dell’autorizzazione. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni e del ritardo dell’amministrazione nell’indizione della conferenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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