Cumulo aiuti e sconto pedaggio rilevano per il tetto del 30% (TAR Lazio n. 1038 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto del limite massimo di intensità della contribuzione pubblica fissato dall’art. 3, comma 4, del d.i. n. 566 del 2020, rileva ogni misura, europea, statale o regionale, che incida sui medesimi costi ammissibili, indipendentemente dalla sua qualificazione formale. Lo sconto pedaggio – Quota B disposto dall’art. 196 del d.l. n. 34 del 2020 costituisce aiuto pubblico cumulabile, perché produce un vantaggio economico selettivo equivalente a un contributo diretto: decisivo è l’effetto economico finale, non la tecnica di finanziamento prescelta. Nei procedimenti di verifica ex post a esito vincolato, la motivazione può essere sintetica e ancorata ai presupposti normativi essenziali, senza disamina analitica dei passaggi istruttori.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore attivo nel trasporto ferroviario delle merci, ha presentato domanda di accesso al contributo previsto dal d.i. n. 566 del 2020, destinato ai servizi con origine o destinazione nelle regioni del Mezzogiorno. All’esito dell’istruttoria curata dalla società incaricata, il contributo era stato quantificato nell’importo massimo disponibile, pari a euro 6.776.540,06, e in parte già compensato mediante detrazione dai canoni di accesso all’infrastruttura.
Con nota del 21 dicembre 2022 il Ministero ha comunicato la riduzione dell’importo a euro 5.615.031,59, per asserito superamento della soglia del 30 per cento del costo totale del trasporto, calcolata cumulando il contributo con lo sconto pedaggio – Quota B già fruito per l’annualità 2020. La società ha impugnato la determinazione ministeriale, la successiva richiesta di restituzione di euro 1.161.508,47 formulata dal gestore dell’infrastruttura e gli atti presupposti, domandando l’accertamento del diritto all’importo integrale.
La Motivazione della Corte
Il primo ordine di censure investe la riconducibilità dello sconto pedaggio ai contributi aventi le stesse finalità richiamati dalla disciplina del tetto. La ricorrente sostiene che la misura dell’art. 196 del d.l. n. 34 del 2020, attuata mediante riduzione tariffaria dal gestore, non sia un contributo bensì una modulazione del corrispettivo. Il Collegio respinge l’assunto.
La norma di riferimento attribuisce rilievo non solo ai contributi formalmente concessi nell’ambito del decreto, ma a qualunque misura pubblica che presenti finalità analoghe o incida sui medesimi costi ammissibili. Il criterio è sostanziale, fondato sull’effetto economico dell’aiuto, in linea con i principi euro-unitari in materia di aiuti di Stato: elemento decisivo è il vantaggio economico selettivo, non la forma della sua attuazione.
Applicando tale criterio, lo sconto sulla Quota B del canone di accesso alleggerisce i costi di trasporto dell’impresa e si riferisce ai medesimi costi ammissibili che il contributo intende compensare, ossia i canoni di accesso alla rete e gli oneri accessori. Irrilevante è che la misura sia strutturata come compensazione dei minori introiti del gestore: ciò che conta è la riduzione dei costi che l’impresa avrebbe dovuto ordinariamente sostenere. Manca, del resto, la prova che il contributo copra una componente diversa del costo. La ratio antielusiva del limite impone una modulazione proporzionale degli aiuti per evitare sovracompensazione.
Il secondo motivo, sul difetto di motivazione, è respinto. L’art. 3 della legge n. 241/1990 va interpretato in modo proporzionato alla natura dell’atto. La nota ministeriale indica il titolo normativo della riduzione, la ragione della rideterminazione e gli importi di raffronto, risultando comprensibile nel suo contenuto lesivo. La nota metodologica interna non integra la motivazione dell’atto finale, e il destinatario, operatore qualificato, conosceva l’entità dello sconto e la disciplina del tetto.
Anche la terza censura, sul giusto procedimento e sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è infondata. Il procedimento si articola in una concessione provvisoria e in una successiva verifica tecnica, con esito vincolato: accertato il superamento della soglia, l’Amministrazione non può derogarvi. L’omesso preavviso di rigetto non vizia l’atto quando l’apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere sull’esito. Né rileva che il recupero sia avvenuto per compensazione sull’annualità successiva: resta fermo l’obbligo di rispettare il limite per ciascuna annualità.
Quanto alla nota del gestore, essa è atto esecutivo e vincolato, privo di autonoma portata lesiva. La comunicazione non assume carattere interdittivo o sanzionatorio e non risulta alcun atto ulteriore volto a limitare il servizio. L’incidenza dell’eventuale posizione debitoria sull’accesso alla rete discende da regole generali di sistema, non dall’atto impugnato. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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