Armi, revoca e divieto richiedono condotte sintomatiche di pericolosità (Cons. Stato n. 4012 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere dell’Amministrazione di accertare il venir meno dei requisiti di affidabilità in materia di armi, con il conseguente divieto di detenzione o la revoca della licenza di porto, ha natura e finalità preventive, essendo preordinato a rimuovere le condizioni che possono favorire condotte lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica e della pubblica e privata incolumità. Il suo esercizio non richiede l’accertamento della commissione di condotte di abuso delle facoltà connesse alle armi, potendo fondarsi anche sul mero riscontro di elementi sintomatici del pericolo, purché dotati, secondo ragionevolezza e proporzionalità, di sufficiente concretezza induttiva. Non possono tuttavia costituire presupposto del provvedimento le condotte neutre o riconducibili a moventi e circostanze non espressive della pericolosità dell’interessato, né di atteggiamenti aggressivi o di dispregio delle regole dell’ordinamento, ma costituenti esercizio di diritti o libertà nel rispetto di prudenza e continenza, senza riflessi invasivi della sfera altrui.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dall’impugnazione, da parte di un privato, del decreto con cui il Prefetto ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.. Il provvedimento era stato adottato su impulso della Stazione dei Carabinieri, che aveva comunicato il deferimento all’A.G. per il reato di cui all’art. 703 cod. pen., per aver esploso un colpo di fucile a scopo intimidatorio dopo che due ignoti avevano scavalcato il muro di cinta della proprietà.

Con motivi aggiunti l’impugnazione era stata estesa al decreto con cui la Questura, sulla base dei medesimi fatti e della conseguente valutazione di inaffidabilità, aveva revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia. Il TAR Campania, sede di Napoli, ha respinto ricorso e motivi aggiunti; l’interessato ha proposto appello, lamentando la carenza motivazionale della sentenza e l’inadeguatezza dell’istruttoria posta a base dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione funzionale del potere in materia di armi, ribadendo che esso ha natura preventiva e mira a rimuovere le condizioni predisponenti la possibile realizzazione di fatti suscettibili di mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Proprio tale connotazione consente all’Amministrazione di non attendere l’accertamento di un abuso delle facoltà connesse alle armi, potendo essa basarsi su elementi sintomatici del pericolo, purché connotati da sufficiente concretezza induttiva secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Da ciò il Collegio trae un limite speculare: non possono assurgere a presupposto legittimante del divieto o della revoca le condotte neutre o riconducibili a moventi non espressivi della pericolosità dell’interessato, né di atteggiamenti aggressivi o di dispregio delle regole, ma costituenti manifestazione di diritti o libertà nel rispetto di prudenza e continenza, senza riflessi invasivi sulla sfera altrui.

Applicando tali coordinate, la Corte valorizza la ricostruzione dell’episodio contenuta nella richiesta di archiviazione e recepita dal G.I.P.: il colpo è stato esploso in aria, non direzionato verso persone, per scongiurare pericoli per l’incolumità di altri soggetti. La direzione del colpo, volutamente indirizzata verso il cielo, denota assenza di intento offensivo e di profili di pericolosità nella condotta.

Il Collegio affronta poi l’argomento dell’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella dell’A.G.: essa non giova alla legittimità dei provvedimenti, poiché, anche nella prospettiva preventiva, la condotta contestata non è indicativa della capacità di abuso, essendo giustificata da finalità difensiva-dissuasiva e posta in essere con le cautele necessarie a evitare conseguenze pregiudizievoli per l’incolumità di terzi.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, sono annullati i provvedimenti impugnati per carenza dei presupposti. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione dell’originalità dell’oggetto della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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