Sei scatti stipendiali anche per la cessazione dal servizio a domanda (TAR Calabria n. 682 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, da calcolarsi sull’ultimo stipendio ai fini della base di calcolo del trattamento di fine servizio, spetta anche al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare che chieda il collocamento in quiescenza a domanda, purché in possesso del requisito anagrafico dei cinquantacinque anni di età e di trentacinque anni di servizio utile. La disciplina del beneficio è autonoma rispetto a quella della pensione di anzianità: la corrispondenza originaria tra i relativi requisiti è venuta meno per effetto di sopravvenienze normative e non può giustificare un’applicazione estensiva del regime previdenziale. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale che cessa a domanda previo pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo del trattamento di fine servizio. La competenza al riconoscimento del beneficio e alla rideterminazione della base di calcolo appartiene esclusivamente all’I.n.p.s..
Il Fatto
I ricorrenti, in servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al collocamento in quiescenza a domanda con più di quaranta anni di servizio utile e cinquantacinque anni di età, hanno agito nei confronti dell’I.n.p.s. per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, e per la condanna dell’istituto al ricalcolo, con interessi e rivalutazione.
I ricorrenti hanno riferito di aver rivolto espressa richiesta all’istituto previdenziale, rimasta senza riscontro, né provvedimento di ricalcolo. L’I.n.p.s., ritualmente intimato, non si è costituito. Si è costituito il Ministero dell’interno, chiedendo di essere estromesso per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente vagliato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, giudicandola fondata. La competenza in ordine al riconoscimento del beneficio e alla conseguente rideterminazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio appartiene, infatti, esclusivamente all’Istituto di previdenza.
Nel merito, le censure sono state ritenute fondate, in conformità ai precedenti della stessa Sezione, richiamati ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. Il Collegio ha ricostruito la disciplina dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, che attribuisce al personale delle Forze di Polizia, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio. Il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
Il Collegio ha condiviso quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la tesi dell’I.n.p.s. sovrappone due regimi giuridici aventi diverso oggetto: quello dettato dall’art. 6-bis in materia di determinazione del trattamento di fine servizio, richiamato per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, e quello relativo ai presupposti della pensione di anzianità. La corrispondenza originaria tra i relativi requisiti è venuta meno per effetto di sopravvenienze normative e non può fondare una permanente connessione tra gli istituti.
Il comma 2 non opera alcun rinvio alla pensione di anzianità, limitandosi a esplicitare il requisito anagrafico e quello contributivo. Il Consiglio di Stato ha precisato che la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto e che l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, senza modificare il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
Il ricorso è stato quindi accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi perché i ricorrenti, appartenenti a un corpo di polizia ad ordinamento militare, beneficino dell’istituto. Ne consegue l’accertamento del diritto a percepire i benefici e il correlato obbligo dell’amministrazione di provvedere al ricalcolo. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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