Potere sostitutivo regionale e scelta del modello di gestione del servizio idrico (TAR Sicilia n. 1570 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, l’inerzia dell’ente di governo dell’ambito rispetto agli adempimenti imposti dalla legge legittima l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, i quali non si esauriscono negli atti esecutivi ma investono anche la propedeutica e imprescindibile scelta del modello di gestione. Le deliberazioni assembleari rimaste sul piano del mero indirizzo, mai confluite in un provvedimento conclusivo, non sono qualificabili come scelta del modello e non vincolano l’operato del commissario. Il carattere unitario della gestione impedisce al singolo ente locale di discostarsi, con deliberato del proprio Consiglio, dalla scelta effettuata a monte dall’ente di governo o dal commissario che lo sostituisce, con la conseguenza che il commissariamento del Comune inadempiente costituisce atto dovuto. La pubblicazione on line non prevista dalla legge non fa decorrere il termine decadenziale, rilevando la piena conoscenza dell’atto, da provarsi in modo certo e rigoroso da chi eccepisce la tardività.
Il Fatto
L’Assemblea Territoriale Idrica di Messina, con deliberazioni del 2022, aveva optato per una società interamente pubblica di nuova costituzione, senza mai formalizzare la scelta in un atto definitivo; nel dicembre 2022 l’Assemblea tornava sull’indirizzo valutando l’ipotesi di utilizzare una società pubblica già esistente. Decorso inutilmente il termine fissato dall’art. 14 del d.l. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 501 del 4 gennaio 2023, nominava un commissario per pervenire all’affidamento del servizio. Il commissario adottava quindi le deliberazioni relative all’aggiornamento del piano d’ambito, alla scelta del modello della società a capitale misto e agli schemi di statuto e patti parasociali. Il Comune di San Pier Niceto, che aveva deliberato di non aderire alla costituenda società, veniva commissariato e l’atto di adesione assunto in sostituzione del Consiglio comunale. Il Comune impugnava il decreto, le deliberazioni commissariali, la nomina del proprio commissario e l’avviso per la selezione del socio privato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata sul presupposto della pubblicazione on line degli atti. Il Tribunale ritiene che, in assenza di una specifica disciplina di legge attributiva di valore ufficiale a tale pubblicazione, non possa decorrere il termine decadenziale. Opera quindi la regola dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. della piena conoscenza, che la parte che eccepisce la tardività deve provare in modo certo e rigoroso. Mancando tale prova, il ricorso è tempestivo.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo, dal d.lgs. n. 152/2006 al d.lgs. n. 201/2022, soffermandosi sull’art. 147 e sull’art. 149-bis del Codice dell’ambiente. Gli atti adottati dall’Assemblea prima del commissariamento sono qualificati come atti di mero indirizzo, mai confluiti in un provvedimento conclusivo: alla data della nomina l’ente d’ambito non aveva adottato determinazioni finali. Il commissariamento costituisce dunque atto dovuto anche per la scelta del modello, non solo per gli atti a valle. Le deliberazioni assembleari non potevano avere alcuna vincolatività sull’operato del commissario, superandone esplicitamente l’indirizzo.
Quanto alla motivazione della scelta del modello misto, il Tribunale esclude le carenze denunciate: la delibera è corredata da un’ampia relazione che indica le ragioni della scelta, e la motivazione rafforzata richiesta dall’art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 riguarda l’affidamento in house e non il modello misto. La previsione dell’art. 1 della l.r. n. 19/2015 sull’acqua bene comune non preclude la gestione tramite società mista, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2017. Gli adempimenti conseguenti alla scelta rientrano nel mandato commissariale, che la legge configura come totale.
Infondate sono le censure sul commissariamento del Comune: il potere sostitutivo dell’organo regionale trova fondamento nel trasferimento delle funzioni già dell’A.R.R.A., riconosciuto dal C.G.A.R.S. con le sentenze n. 545 e n. 550 del 2011. Il singolo ente partecipa a monte alla scelta e a valle è chiamato ad atti esecutivi vincolati; il carattere unitario della gestione impedisce il dissenso del Consiglio comunale. La mancata consultazione pubblica ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 non invalida gli atti, riguardando la costituzione volontaria di società. Il motivo sull’avviso di gara è inammissibile e improcedibile. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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