Ricorso per concorso dirigenti scolastici improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 8898 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente può dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione, espressione del principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, obbliga il giudice a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza poter procedere d’ufficio né sindacare la valutazione della parte. La dichiarazione resa dal difensore in udienza è idonea a determinare l’esito processuale, con possibile compensazione delle spese di lite, incluse quelle della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla procedura selettiva per l’accesso al corso intensivo di formazione propedeutico all’immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, impugnava l’avviso di esito della prova scritta, sostenuta il 6 maggio 2024, lamentando l’attribuzione di un punteggio di 58/100, inferiore alla soglia minima di 60/100 prevista per il superamento. Secondo il ricorrente, la commissione o il sistema di correzione automatizzata avrebbero erroneamente valutato come incorrette alcune risposte che, invece, dovevano ritenersi esatte: il corretto riconoscimento avrebbe comportato il conseguimento di 64/100 e il superamento della prova. Il Ministero si costituiva in giudizio resistendo al ricorso; l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente dichiarava che non vi era più interesse alla definizione del giudizio. Il TAR, preso atto di tale dichiarazione, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La decisione si fonda sul principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa (richiamati Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968), secondo cui nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa.
Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del gravame. Nel caso di specie, la dichiarazione resa dal difensore in udienza ha determinato l’esito del giudizio.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato la mancanza di attività processuale dopo la fase cautelare e il ridotto impegno difensivo della parte resistente, ravvisando giusti motivi per disporre la piena compensazione delle spese di lite, incluse quelle della fase cautelare.
Nota della Redazione
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