Niente automatismo espulsivo per il diabetico in servizio: serve la verifica concreta (TAR Lazio n. 12721 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizi di idoneità del personale militare già in servizio, l’accertamento di una patologia rientrante tra le cause di esclusione di cui all’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 non determina un automatismo espulsivo. L’art. 584 del medesimo regolamento impone che il giudizio di idoneità sia espresso avuto riguardo all’età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi e alle particolari norme che regolano la posizione di stato, considerando l’attività effettivamente svolta e la possibilità che l’esperienza compensi eventuali deficit funzionali. Ne deriva che l’Amministrazione è tenuta a una verifica concreta e attuale della compatibilità tra infermità, efficacia del trattamento terapeutico e specifiche mansioni svolte, non potendo fondare il giudizio di inidoneità sulla sola diagnosi clinica.

Il Fatto

Il ricorrente, Maresciallo della Guardia di finanza, veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’istituto dalla Commissione medica interforze di 2ª Istanza, in quanto affetto da diabete mellito di tipo 1. Il provvedimento, fondato sulla mera sussistenza della patologia, veniva impugnato dal militare, il quale deduceva la mancata considerazione dell’assenza di complicanze invalidanti e dell’effettiva incidenza della malattia sulle capacità lavorative. In via subordinata, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 582, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, ove interpretato nel senso di prevedere un automatismo espulsivo per tutti i soggetti affetti da difetti del metabolismo glicidico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, muovendo dalla corretta interpretazione sistematica della disciplina di riferimento. L’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 non può essere letto isolatamente, ma deve essere coordinato con il successivo art. 584, il quale disciplina i criteri di valutazione del personale già in servizio. Quest’ultima disposizione esclude un giudizio astratto basato sulla sola diagnosi clinica, imponendo una verifica concreta che consideri la suscettibilità dell’infermità a efficace trattamento terapeutico e l’attività effettivamente svolta.

Tale approccio funzionale risulta conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha escluso che, in materia di giudizi di idoneità del personale in servizio affetto da diabete mellito, sia consentito alcun automatismo espulsivo fondato sulla sola diagnosi clinica (Cons. Stato, sez. II, 9 luglio 2025, n. 5966).

Nel caso di specie, la verificazione disposta dal Tribunale ha accertato che il ricorrente era affetto da diabete LADA in persistente ottimo compenso glico-metabolico, con trattamento insulinico a basso dosaggio e assenza di complicanze micro o macrovascolari e di significativi episodi ipoglicemici. La patologia risultava efficacemente controllata dai presidi terapeutici in uso e non comportava limitazioni incompatibili con gli incarichi operativi ordinari del grado ricoperto.

L’Amministrazione, inoltre, aveva continuato a impiegare il ricorrente per un ampio arco temporale nello svolgimento integrale delle mansioni proprie del ruolo, senza alcuna limitazione funzionale, pur essendo la diagnosi nota. Il giudizio di inidoneità è stato pertanto ritenuto illegittimo, per essere stato formulato senza alcuna effettiva valutazione circa la reale incidenza della patologia sulle mansioni e la sua compatibilità funzionale con il servizio istituzionale espletato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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