Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse per silenzio-inadempimento (TAR Sardegna n. 187 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari, in prossimità dell’udienza di discussione, di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione della parte, resa nel rispetto del principio dispositivo, è idonea a definire il giudizio in rito senza necessità di esaminare il merito della domanda. L’esito processuale giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, rispetto all’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata nell’agosto 2023 per un impianto fotovoltaico da 45,9 MW con sistema di accumulo elettrochimico, da realizzare nel comune di Sassari. La ricorrente aveva altresì chiesto la condanna delle amministrazioni a provvedere entro un termine congruo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato in data 26 gennaio 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, proveniente dalla stessa società istante, ha indotto il Tribunale a prendere atto della circostanza e a conformarsi al principio dispositivo, che governa l’iniziativa e la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.

In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è stato conseguentemente dichiarato improcedibile. La pronuncia in rito ha assorbito ogni questione di merito relativa all’effettiva sussistenza dell’obbligo di provvedere e alla legittimità dell’eventuale silenzio serbato dalle amministrazioni intimate.

Il Tribunale ha infine ritenuto che l’esito del contenzioso giustificasse l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo i presupposti per una condanna alle spese a carico della parte soccombente in senso sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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