Commissario ad acta per ottemperanza a sentenza su Carta docente (TAR Sicilia n. 453 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, pur dettato per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso quando commissario sia un dirigente del medesimo Ministero resistente.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che, previa riunione, aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme rivendicate per i diversi anni scolastici, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non essendo stata data esecuzione al titolo, i docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato, con la conseguente nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti illustrati, con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che esso sia dovuto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti di merito.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato; e che ogni ritardo nell’esecuzione costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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