Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2001 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio, ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute, nominando in via sostitutiva il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione resistente esclude la corresponsione di alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in loro favore della Carta Docente, con assegnazione dei relativi importi e degli interessi e della rivalutazione ai sensi della legge n. 724/1994.

Il titolo esecutivo non è stato spontaneamente eseguito. Le interessate hanno quindi promosso il giudizio di ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dalla normativa sulla diffida nei confronti delle amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica a mezzo PEC del titolo al Ministero.

Accertato l’inadempimento, il giudice ha ordinato all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, in conformità al dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il commissario opera in via sostitutiva entro un ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha escluso ogni compenso per l’ausiliario, sul rilievo che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in linea con la giurisprudenza amministrativa in materia.

Il Tribunale precisa altresì che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario è tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, mediante l’apposito modulo.

Le spese di lite, comprensive di quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni, con condanna del Ministero e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *