Regolamenti ambientali e interesse ad agire: la lesività concreta condiziona l’impugnazione (TAR Sicilia n. 2946 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le norme regolamentari che non impongono un obbligo generalizzato ai privati, ma rimettono all’amministrazione competente l’esercizio di un potere di controllo di qualità e di valutazione tecnica, non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse ad agire. L’onere di impugnativa immediata del regolamento sussiste solo quando la disposizione è idonea a produrre, in via diretta ed attuale, una lesione concreta della sfera giuridica del ricorrente. Quando invece la norma disciplina la condotta dell’amministrazione e l’effetto pregiudizievole si manifesta soltanto con l’atto applicativo, l’impugnazione proposta avverso il solo regolamento è inammissibile, dovendo il regolamento essere contestato unitamente al provvedimento che ne rende concreta la lesività.
Il Fatto
Un’associazione di categoria rappresentativa delle micro, piccole e medie imprese siciliane ha impugnato il regolamento con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con deliberazione commissariale n. 22 del 15 febbraio 2023, ha dettato la disciplina di adozione dell’autorizzazione unica ambientale ai sensi del d.P.R. n. 59/2013.
La ricorrente ha contestato, in particolare, l’art. 17.1.1 del regolamento, che assoggetta le acque meteoriche di dilavamento ad autorizzazione allo scarico, previo controllo di qualità e, in caso di superamento dei limiti dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006, a depurazione. Secondo l’associazione, la previsione avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale e violato l’art. 113 del medesimo decreto, con lesione della parità di trattamento e della concorrenza. Il Consorzio ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, la natura meramente ricognitiva della disposizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, assorbita ogni altra questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, in difetto di immediata lesività delle disposizioni regolamentari. La decisione si fonda su una lettura letterale dell’art. 17.1.1: la norma non impone alle imprese un obbligo generalizzato di richiedere l’autorizzazione allo scarico, ma affida all’amministrazione il controllo di qualità delle acque, per verificare eventuali contaminazioni da sostanze derivanti dall’attività produttiva.
Solo all’esito di tale verifica il Consorzio, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, può condizionare lo scarico ad autorizzazione e prescrivere la depurazione ove siano superati i limiti delle tabelle dell’allegato 5. La previsione regolamentare, quindi, non incide direttamente sulla posizione dei privati, ma regola la condotta dell’amministrazione.
Il Tribunale richiama il criterio consolidato secondo cui le norme regolamentari vanno impugnate subito solo se suscettibili di produrre una lesione concreta ed attuale (Cons. Stato, Sez. V, n. 454 del 2024). In caso di volizioni astratte e generali, ad applicazione ripetuta, il pregiudizio si realizza con l’atto applicativo: la norma va contestata insieme a quest’ultimo (Cons. Stato, Sez. V, n. 6336 del 2011).
Il Collegio precisa che l’onere di impugnativa immediata sussiste quando la norma si rivolge direttamente ai privati, costituendo con essi un rapporto giuridico; non quando disciplina l’attività amministrativa (TAR Sicilia, Sez. III, n. 791 del 2022; TAR Campania, Sez. VII, n. 264 del 2019). Nel caso concreto, il pregiudizio potrebbe maturare soltanto a fronte dell’applicazione concreta del regolamento, all’esito dei controlli e della valutazione sulla contaminazione delle acque.
La complessità interpretativa della questione ha giustificato la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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