Diniego di tutela cautelare contro l’esazione degli extraprofitti nelle rinnovabili (TAR Lombardia n. 567 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento emessi dal GSE in attuazione della disciplina sugli extraprofitti delle fonti rinnovabili. In un ricorso collettivo e cumulativo, la domanda cautelare deve soffermarsi specificamente sulla situazione di ciascun ricorrente, senza potersi limitare a un generico richiamo a relazioni tecnico-contabili predisposte unilateralmente. Il pregiudizio di natura prettamente economica, quand’anche sussistente, è suscettibile di integrale ristoro per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Gli operatori del settore, chiamati ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, erano tenuti ad approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare le pretese economiche nascenti dal quadro normativo di riferimento.
Il Fatto
Numerosi produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili hanno impugnato la Deliberazione ARERA 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel e gli atti applicativi connessi, concernenti gli interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il contenzioso si è esteso nel tempo con plurimi motivi aggiunti, volti a contestare anche la deliberazione ARERA 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel e le relative modalità attuative, nonché le comunicazioni e le fatture emesse dal GSE a decorrere dall’ottobre 2022.
Con motivi aggiunti depositati nell’aprile 2026, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, delle fatture del 26 febbraio 2026, delle diffide di pagamento, degli avvisi di pagamento e dell’avviso di compensazione inviati dal GSE. A fondamento della domanda cautelare hanno dedotto che il pagamento delle somme richieste avrebbe comportato una grave compromissione dell’equilibrio finanziario e patrimoniale delle società.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare rilevando, in primo luogo, che gli atti impugnati — fatture, diffide e avvisi di pagamento del GSE — presentano un’oggettiva incertezza quanto alla loro diretta impugnabilità e alla riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti che esprimono pretese economiche di natura sostanzialmente privatistica.
La Corte ha inoltre evidenziato un profilo di carenza di specificità: il ricorso per motivi aggiunti, pur proposto collettivamente da un numero elevatissimo di soggetti, si sofferma in modo dettagliato sulla situazione di soli tre ricorrenti. Tale carenza non può essere superata attraverso le relazioni tecnico-contabili predisposte unilateralmente dalle società e richiamate genericamente nell’atto, non essendo assistite da alcun supporto probatorio idoneo a dimostrare la dedotta compromissione dell’equilibrio finanziario e patrimoniale di tutti gli operatori coinvolti.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha osservato che il pregiudizio lamentato, di natura prettamente economica, sarebbe comunque suscettibile di integrale ristoro nell’eventualità di un esito favorevole del giudizio di merito, con conseguente insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
Da ultimo, il TAR ha valorizzato il comportamento diligente esigibile dagli operatori del settore: in ragione del tempo di maturazione delle pretese economiche e del noto quadro normativo di riferimento, i produttori, chiamati ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, erano tenuti ad approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi, anche con riguardo agli investimenti riferibili agli impianti di produzione oggetto di causa. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di fase tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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