Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 3955 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento regionale che sostituisce quello impugnato determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La definizione in rito della controversia preclude al giudice amministrativo qualsiasi pronuncia di merito, anche solo incidentale, sull’atto originariamente gravato. Non è possibile accogliere la richiesta di interpretazione della disciplina applicabile finalizzata a orientare il giudice ordinario sulla remunerazione delle prestazioni, ove manchi una rituale domanda risarcitoria e non siano stati dichiarati, nei modi e nei termini di legge, l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.
Il Fatto
Un’associazione rappresentativa delle case di cura private e una struttura sanitaria hanno impugnato la delibera con cui la Regione Campania ha approvato le linee di indirizzo regionali per la prevenzione in sicurezza del taglio cesareo primario, unitamente agli atti presupposti e connessi. I ricorrenti hanno dedotto la contraddittorietà dell’atto rispetto alla disciplina regionale previgente, con particolare riguardo all’indicazione della pregressa miomectomia quale presupposto del cesareo, alla visita anestesiologica per il parto analgesia e alla tocofobia quale causa di autodeterminazione della donna.
In pendenza del giudizio, la stessa amministrazione regionale ha approvato le nuove linee di indirizzo in sede di revisione per l’anno 2025. Preso atto di tale sopravvenienza, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, riservandosi di impugnare le nuove determinazioni con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione con cui la parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione per effetto dell’approvazione delle nuove linee guida adottate in sede di revisione per il 2025. Tali determinazioni non sono state fatte oggetto di specifica impugnazione.
La sopravvenuta carenza di interesse preclude di dare seguito alle richieste formulate dalla parte ricorrente con le memorie successive. La richiesta di una pronuncia interpretativa sulla disciplina applicabile, volta a facilitare il compito del giudice ordinario in tema di corrispettivi, non può essere accolta.
Il Collegio rileva che una eventuale pronuncia circa l’effettiva abrogazione implicita delle preesistenti linee guida per effetto del nuovo deliberato regionale è comunque inibita dalla definizione in rito della controversia. La declaratoria di improcedibilità, limitandosi a prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, esclude qualsiasi pronuncia, anche solo incidentale, nel merito della vicenda.
Né la parte ricorrente ha formulato rituale domanda di risarcimento del danno, che avrebbe comunque carattere autonomo rispetto alla domanda di annullamento. Non sussistono i presupposti di cui all’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non avendo i ricorrenti dichiarato, nei modi e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, con domanda da proporsi in separato giudizio.
In tal senso il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2022 e Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2175 del 17.03.2025. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.