Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 2078 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio in decisione della controversia. Il sopravvenuto venir meno dell’interesse a ricorrere, dichiarato dalla stessa parte, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del gravame, senza esame nel merito. La valutazione di carenza sopravvenuta dell’interesse è d’ufficio e prescinde dall’accoglimento delle censure. La dichiarazione di improcedibilità non preclude al giudice di disporre la compensazione delle spese processuali, in ragione della condotta delle parti.

Il Fatto

Un genitore, esercente la responsabilità sul figlio minore, impugnava davanti al TAR Lombardia il giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato dal Consiglio di Classe al termine dell’anno scolastico 2020/2021. Il ricorrente censurava, tra l’altro, la diversa composizione del Consiglio di Classe nello scrutinio differito rispetto a quello finale, la carenza di motivazione, la mancata considerazione delle peculiarità dell’attività didattica a distanza e la mancata attivazione dei corsi di recupero.

Dopo il rigetto della domanda cautelare, la causa giungeva all’udienza straordinaria di smaltimento. Con nota depositata in giudizio, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’interesse a ricorrere non deve sussistere soltanto al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio secondo cui le condizioni dell’azione devono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

La dichiarazione resa dalla parte ricorrente, che ha manifestato di non avere più interesse alla decisione, integra una carenza sopravvenuta della condizione dell’azione. Il Collegio non può quindi che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.

La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni valutazione nel merito delle censure articolate: il giudice non esamina la fondatezza dei motivi, perché l’azione non è più sorretta dalla condizione che ne giustifica la decisione. La verifica della permanenza dell’interesse è operata d’ufficio, quale presupposto logico della pronuncia.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, anche in ragione della mancanza di attività difensiva svolta in vista dell’udienza.

La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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