Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte (TAR Puglia n. 216 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le condizioni dell’azione devono sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, permanendo fino al passaggio in decisione della controversia. Il sopravvenuto venir meno dell’interesse a ricorrere, manifestato dal ricorrente con dichiarazione in udienza e successiva rinuncia, determina l’improcedibilità del gravame. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non è una decisione di merito, ma un accertamento sulla permanenza delle condizioni dell’azione. La soccombenza formale del ricorrente giustifica, in ragione della peculiarità della vicenda, l’integrale compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte di messa in sicurezza e realizzazione di palestre e strutture scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR. L’art. 4 dell’avviso individuava le proposte finanziabili, includendo gli interventi di messa in sicurezza di edifici già destinati ad asili nido o scuole d’infanzia che consentissero il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti.
Il Comune ricorrente ha candidato un progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della struttura destinata ad asilo nido, consistente nella realizzazione di una recinzione esterna idonea ad ampliare la superficie fruibile e ad aumentare la recettività. Ammesso con riserva, il Comune riscontrava la richiesta di chiarimenti rappresentando che l’intervento avrebbe consentito nuovi posti in conformità al regolamento regionale. Con nota del 07.11.2022 il Ministero comunicava il mancato scioglimento della riserva ed escludeva la proposta, ritenendo che si trattasse esclusivamente di opere riferite ad aree esterne, non rientranti tra le tipologie dell’art. 4, comma 1. Il Comune ha impugnato l’esclusione chiedendo l’ammissione in graduatoria e, in via subordinata, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il Collegio ha disposto incombenti istruttori, assolti dall’Amministrazione resistente. All’udienza pubblica il difensore del Comune ricorrente ha dichiarato che l’ente locale non aveva più interesse alla definizione del giudizio, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale ha quindi rilevato che, alla luce di tale dichiarazione e della successiva rinuncia depositata dall’ente, non restava che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio per cui l’interesse a ricorrere non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma deve permanere anche in epoca successiva, in base alla regola che le condizioni dell’azione debbono mantenersi fino al momento del passaggio in decisione della controversia. Venuto meno tale interesse per fatto dello stesso ricorrente, il giudizio non può che chiudersi con una pronuncia di rito.
Sul piano delle spese, il Collegio ha ritenuto equo disporre l’integrale compensazione tra le parti, in considerazione della particolare sequenza procedimentale e della sopravvenienza che ha travolto l’interesse alla decisione di merito.
La sentenza dichiara pertanto improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese, ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i motivi di illegittimità dell’esclusione, che restano assorbiti dalla pronuncia di rito.
Nota della Redazione
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