Vicinanza insufficiente senza prova del pregiudizio concreto per impugnare la restituzione (TAR Sicilia n. 2580 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione al ricorso, non vale da sola e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, dovendo il ricorrente allegare e provare uno specifico e concreto pregiudizio. Tale pregiudizio non può essere individuato nel mero impatto commerciale quando l’attività economica sul bene sia stata revocata. Una volta acquisito l’immobile abusivo al patrimonio comunale, l’originario proprietario perde la titolarità del bene e non ha titolo per presentare istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, restando precluso il rilascio del titolo in sanatoria e, a maggior ragione, l’eventuale restituzione del bene.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di attività di ristorazione sulla costa, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha disposto la restituzione ai privati di un immobile in precedenza acquisito al patrimonio comunale in esito a un procedimento di repressione dell’abuso edilizio. Con motivi aggiunti ha poi censurato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai controinteressati e lo studio di dettaglio del centro storico che qualifica l’edificio.
La ricorrente deduceva l’assenza di titolo in capo agli originari proprietari per richiedere la sanatoria, la mancanza dei necessari assensi delle amministrazioni interessate e la violazione della disciplina sui vincoli paesaggistici e demaniali. I controinteressati e il Comune eccepivano, tra l’altro, il difetto di interesse e l’improcedibilità per sopravvenuta revoca degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione e dell’interesse. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, il Tribunale ribadisce che la vicinitas non è sufficiente: occorre allegare e provare un pregiudizio specifico e concreto, individuabile in violazioni relative alle distanze, alle vedute, ai carichi urbanistici o alle immissioni. Nel caso concreto nulla di tutto ciò risulta dedotto e dimostrato.
Quanto al preteso pregiudizio di natura economica, il Tribunale osserva che è circostanza non contestata come nell’immobile non possa più essere svolta l’attività di ristorazione, essendo intervenuta la revoca dei relativi titoli autorizzatori. Il pregiudizio commerciale prospettato resta quindi privo di fondamento concreto.
Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della particolare articolazione della vicenda.
Il Tribunale aggiunge, ad abundantiam, rilievi di merito che qualifica come assorbenti. Dopo l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, l’originario proprietario non è più tale e non ha titolo per richiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001: resta perciò precluso il rilascio del titolo in suo favore e, a maggior ragione, l’eventuale restituzione del bene. Il Collegio ricorda inoltre che, anche qualora il Comune decida di alienare l’immobile, non è ammessa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla relativa procedura.
Gli atti impugnati appaiono pertanto ictu oculi illegittimi, pur restando la pronuncia di segno processuale. La decisione conferma così un indirizzo rigoroso sulla prova dell’interesse e, nel contempo, sulla necessaria osservanza dell’iter che separa acquisizione, sanatoria e restituzione del bene abusivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.