Ottemperanza al giudicato e penalità di mora su condanna pecuniaria della p.a. (TAR Calabria n. 279 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche in tale ipotesi, non essendovi ragione di distinguere tra obblighi di fare e obblighi pecuniari. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Per il suo carattere sanzionatorio essa si cumula agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella stessa condanna.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato il Comune intimato al risarcimento dei danni, liquidati in una somma determinata, oltre rivalutazione e interessi, e al pagamento delle spese di lite. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione, che non aveva corrisposto quanto dovuto.
Con ricorso depositato nel 2023 il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l’ordine di pagamento delle somme indicate nel giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. Ha inoltre domandato la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricordato che l’amministrazione è tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria consacrata nel giudicato e che su di essa grava l’onere di provare l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Nel caso di specie tale prova è mancata. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.
La questione giuridica centrale riguarda l’ammissibilità della domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nell’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Tribunale ha risolto la questione in senso positivo, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1, legge n. 208 del 2015, che ha espressamente esteso l’ambito applicativo della norma.
Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ha precisato che essa si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna.
Quanto alle decorrenze, l’ulteriore importo è dovuto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo ovvero, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta.
In accoglimento del ricorso il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e ha assegnato il termine di quaranta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia ha nominato Commissario ad acta il Segretario del Comune indicato in dispositivo, con facoltà di delega, prevedendo la liquidazione del compenso con separato decreto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei procuratori costituiti.
Nota della Redazione
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