Liquidazione compenso avvocato con diminuzione massima ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Lombardia n. 3566 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, il giudice applica i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, che possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti non oltre il 50% dei valori medi, tenendo conto della natura, della difficoltà e del valore dell’affare. Per le controversie di valore indeterminabile e che non abbiano richiesto una attività difensiva particolarmente complessa, la diminuzione massima del 50% è consentita ex art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014. Su tale importo, così rideterminato, opera la ulteriore riduzione della metà prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, sicché la somma liquidata a titolo di onorari, diritti e spese deve essere determinata al netto di entrambe le decurtazioni.
Il Fatto
La ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio e difesa dall’avvocato Marianna Crippa, aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento della Prefettura di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 03/03/2025. Il giudizio si era concluso con la sentenza n. 1486/25 favorevole alla ricorrente. A seguito della definizione del giudizio, il difensore ha depositato in data 26/05/2025 istanza di liquidazione della parcella ai sensi degli artt. 82 e seguenti del d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. n. 55/2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’art. 2 del d.m. n. 55/2014, ha ricordato che il compenso dell’avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera, e che l’art. 4 del medesimo decreto impone di valutare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, la difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto, e i risultati conseguiti. Ha quindi qualificato la controversia come di valore indeterminabile, ai sensi dell’art. 5 del d.m. citato.
Pur essendo la causa stata definita con esito favorevole alla parte assistita, il Tribunale ha ritenuto che la stessa non avesse richiesto una attività difensiva particolarmente complessa, non emergendo contrasti giurisprudenziali o questioni di particolare difficoltà tali da giustificare un aumento dei parametri tabellari. In applicazione dell’art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, il Collegio ha quindi applicato la diminuzione massima del 50% rispetto ai valori medi delle tabelle allegate al decreto.
Successivamente, il Tribunale ha richiamato l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, in forza del quale gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà rispetto a quelli previsti dalle tariffe professionali. Tale ulteriore decurtazione ha operato sull’importo già ridotto del 50%, determinando una riduzione complessiva del 75% rispetto ai valori tabellari medi.
All’esito di tale duplice rideterminazione, il Collegio ha ritenuto equo liquidare in favore del difensore la somma di euro 1.000,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre IVA e CPA se dovuti per legge, disponendo la comunicazione del decreto alla parte istante e l’oscuramento delle generalità della ricorrente. La decisione, resa in camera di consiglio del 2 luglio 2026, non esamina nel merito la vicenda sostanziale, limitandosi alla fase di liquidazione del compenso, con conseguente applicazione dei soli criteri tariffari e delle riduzioni obbligatorie previste per il patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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