Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 982 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione integrale del comando giudiziale. Alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, in caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta quale ausiliario del giudice, investito dei più ampi poteri sostitutivi. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario attivare ogni iniziativa necessaria, incluse le variazioni di bilancio, per reperire la provvista.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato a tempo determinato, condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma in suo favore, oltre accessori di legge.
Il titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’Amministrazione e la pronuncia era passata in giudicato, come certificato dalla cancelleria competente. Lamentando il perdurante e totale inadempimento e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quest’ultimo è stato notificato e depositato nel rispetto dei termini, e sussistono le condizioni per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di agire davanti al giudice amministrativo per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La ricorrente ha depositato copia autentica del titolo esecutivo e della certificazione di passaggio in giudicato, come richiesto dall’art. 114, comma 2, c.p.a.. È risultato inoltre ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, la cui osservanza costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto palesemente fondato. L’inadempimento dell’Amministrazione è un fatto pacifico e non contestato: essa, pur essendosi costituita, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento né ha addotto giustificazioni per la propria inerzia. Il Collegio ha richiamato l’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi alle pronunce giurisdizionali, quale principio cardine dello Stato di diritto, volto a garantire l’effettività della tutela (artt. 24 e 113 Cost.). L’inerzia viola tale obbligo e rende necessario l’intervento del giudice.
È stato quindi dichiarato l’obbligo di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, con pagamento della somma capitale e degli accessori nel termine di sessanta giorni. In previsione della possibile persistenza dell’inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuandolo nel Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, con facoltà di delega.
Il commissario, quale ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 21 c.p.a., dovrà compiere ogni atto necessario all’integrale esecuzione, provvedendo all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie, comprese le variazioni di bilancio. Le spese del giudizio, stante l’accertato inadempimento, seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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