Assistenza materiale ai richiedenti protezione internazionale e dovere di rivalutazione della Prefettura (TAR Piemonte n. 1567 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il richiedente protezione internazionale che domandi l’inserimento in una struttura di accoglienza ai sensi del d. lgs. n. 142 del 2015 non chiede meccanicamente un alloggio, ma l’assistenza materiale e il sostentamento previsti dalla disciplina sull’accoglienza. L’art. 8, comma 2-bis, d. lgs. n. 142 del 2015 non consente all’amministrazione di ritardare l’inserimento, quantomeno in strutture provvisorie. La Prefettura territorialmente competente non può sottrarsi all’obbligo di provvedere eccependo l’indisponibilità di immobili: è tenuta a rivalutare la situazione e ad attivarsi, anche tramite altre Prefetture dotate di mezzi e strutture, per assicurare il sostegno dovuto.

Il Fatto

Due coniugi extracomunitari, giunti in Italia con i figli minori e provenienti da altro Stato dell’Unione, presentavano domanda di protezione internazionale. Trovandosi privi di alloggio e in condizioni di indigenza, chiedevano l’inserimento in una struttura di accoglienza ai sensi del d. lgs. n. 142 del 2015. La Prefettura respingeva l’istanza, rilevando la propria incompetenza per ragioni geografiche e l’assenza di strutture dedicate sul territorio.

I ricorrenti impugnavano il rigetto davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 142 del 2015 e della direttiva 2013/33/UE, oltre al difetto di motivazione, e chiedendo che fosse ordinato il loro inserimento in accoglienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delimitazione dell’oggetto del giudizio. La vicenda, a prima vista riconducibile al contenzioso in materia di protezione internazionale, riguarda in realtà una domanda di assistenza materiale: i ricorrenti hanno coltivato la tutela sul riconoscimento dello status davanti al giudice ordinario e in questa sede hanno chiesto soltanto il sostegno previsto per i richiedenti, solo eventualmente tramite l’assegnazione di un alloggio.

La difesa dell’amministrazione si era limitata a eccepire di non disporre di immobili appositi e di operare su un territorio non predisposto all’accoglienza. Il TAR rileva che una simile difesa travisa la domanda: ciò che i ricorrenti domandano non è l’assegnazione meccanica di un alloggio, bensì aiuto e sostentamento presso le strutture pubbliche dedicate.

Il percorso argomentativo si salda con la fase cautelare. Con l’ordinanza n. 32 del 15 gennaio 2026 la Sezione aveva già precisato che la domanda concerne in primo luogo l’assistenza e non l’alloggio, imponendo all’amministrazione una rivalutazione della situazione. La questione è stata poi definitivamente chiarita dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 1631 del 30 aprile 2026 (richiamata anche la n. 8670 del 7 novembre 2025), secondo cui il Ministero è tenuto a rivalutare la posizione degli interessati per concedere le misure di assistenza, senza che l’art. 8, comma 2-bis, d. lgs. n. 142 del 2015 consenta di ritardare l’inserimento, quantomeno in strutture provvisorie.

Preso atto dell’inerzia dell’amministrazione dopo l’ordinanza cautelare, il Tribunale accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. La Prefettura è tenuta ad attivarsi per un sostegno materiale nei confronti dei ricorrenti, anche tramite l’attivazione di altre Prefetture dotate di mezzi e strutture adeguati. Le spese di giudizio sono compensate, in considerazione della peculiarità della Prefettura interpellata, non confinante con altri Stati e priva di approdi marittimi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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