Licenziamento postumo e stabilizzazione: requisiti valutati nel loro insieme (Cons. Stato n. 5736 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione del rapporto di lavoro estingue, di regola, il procedimento disciplinare; l’art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 fa salva l’ipotesi in cui per l’infrazione sia prevista la sanzione del licenziamento, configurando una ultrattività del procedimento funzionale all’adozione di una sanzione che spieghi effetti sulle posizioni non precluse dalla cessazione del rapporto, come la preclusione all’accesso futuro alle dipendenze dell’amministrazione. In sede di procedura di stabilizzazione, il requisito dell’aver maturato almeno ventiquattro mesi di servizio e quello dell’aver conseguito la valutazione positiva dell’attività svolta costituiscono requisiti specifici distinti, inidonei a una lettura congiunta. Il giudizio sull’attività non può essere atomistico, riferito alla sola ultima annualità, ma deve considerare il comportamento complessivo del dipendente, ivi compresi recidiva, gravità e tipologia delle infrazioni. La spontanea esecuzione della sentenza di primo grado non integra acquiescenza e non fa venir meno l’interesse dell’amministrazione all’appello.
Il Fatto
La Regione Abruzzo ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR Abruzzo aveva accolto il ricorso di una candidata avverso la determinazione regionale di esclusione dalla procedura di stabilizzazione di personale non dirigenziale, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 12-bis, del d.l. n. 13 del 2023. La candidata aveva prestato servizio a tempo determinato presso la stessa amministrazione per un triennio e aveva presentato domanda per il profilo di specialista amministrativo.
L’esclusione si fondava su due ragioni: il licenziamento disciplinare con preavviso intervenuto dopo la cessazione del rapporto a termine e la valutazione non positiva dell’attività svolta. Ammessa con provvedimento cautelare a sostenere la prova orale, la candidata era risultata vincitrice, ma la Regione aveva subordinato l’assunzione all’accertamento definitivo dei requisiti di accesso e all’esito del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per pretesa acquiescenza dell’amministrazione. La determinazione che aveva dichiarato la candidata vincitrice condizionava espressamente l’assunzione all’esito del giudizio. Inoltre, la spontanea esecuzione di un provvedimento di primo grado non esclude l’interesse all’appello: si tratta di doverosa ottemperanza a un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo, e solo un’esplicita volontà di accettare l’assetto di interessi conseguente alla sentenza impugnata potrebbe fondare un interesse contrario.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado. La ricorrente aveva censurato la determinazione di esclusione per contrasto con la lex specialis, senza contestare la disciplina del bando sui requisiti: non era dunque onerata dell’impugnazione dell’avviso. Quanto alla determinazione che aveva approvato la graduatoria, essa conteneva una mera clausola di rinvio all’esito del giudizio, e pertanto non risultava di per sé lesiva.
Sul primo requisito, il Collegio ha interpretato l’art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel senso della piena operatività del licenziamento postumo. La norma consente la definizione del procedimento anche dopo la cessazione del rapporto, quando per l’infrazione sia prevista la sanzione espulsiva, così da incidere su posizioni non precluse dalla cessazione, come la preclusione all’accesso futuro alle dipendenze. La disposizione non ammette limitazioni ulteriori, trovando applicazione la disciplina contrattuale che riconduce il licenziamento alla recidiva plurima: la fattispecie è tipizzata e non ancorata a clausole elastiche.
Sul secondo requisito, la Corte ha distinto il requisito dell’aver maturato almeno ventiquattro mesi di servizio da quello dell’aver conseguito la valutazione positiva dell’attività svolta. Il giudizio valutativo non può essere atomistico: un disvalore riferibile anche a un solo segmento del rapporto non è indifferente, ma impone di considerare il comportamento complessivo del dipendente, la recidiva e la gravità delle infrazioni. Il provvedimento impugnato aveva valorizzato condotte di insubordinazione, essendo la dipendente consapevole della sospensione disposta a suo carico e cionondimeno non ottemperante.
Nota della Redazione
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