Accesso agli atti del docente per posti vacanti: interesse difensivo attuale (TAR Lombardia n. 3011 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso, pur atteggiandosi come impugnatorio avverso il diniego o il silenzio-rigetto, ha per oggetto la verifica della spettanza del diritto all’accesso; il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti e sostituirsi all’Amministrazione. Il docente a tempo determinato è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’acquisizione degli atti sugli incarichi conferiti, quando l’istanza è strumentale alla tutela giurisdizionale avverso la possibile illegittima reiterazione dei contratti a termine su posti vacanti e disponibili; trattandosi di interesse difensivo, non occorre dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità conoscitiva dei documenti. La domanda di accesso deve però riferirsi a specifici documenti, senza esigere un’attività di indagine ed elaborazione di dati da parte dell’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato nella scuola secondaria di primo grado presso istituti della provincia di Milano per numerosi anni scolastici, su diverse discipline. Con istanza del 4.4.2025 ha chiesto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia l’accesso e l’estrazione in copia di atti amministrativi relativi agli anni dal 2003/04 al 2024/25: l’elenco ufficiale dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, la documentazione sulla natura dei posti oggetto di nomina e i verbali di convocazione e bollettini di nomina.

A fronte del silenzio dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto e la condanna all’esibizione dei documenti. Il Ministero si è costituito, deducendo di non aver potuto riscontrare tempestivamente l’istanza e sostenendo comunque l’assenza di un interesse attuale e concreto, data l’ampiezza temporale della richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del giudizio: la controversia in materia di accesso, anche quando si atteggia come impugnatoria, mira ad accertare la sussistenza del titolo all’accesso, potendosi ordinare all’Amministrazione un facere ove ne ricorrano i presupposti.

Nel merito, il Tribunale riconosce in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale. L’istanza non è generica né esplorativa o di controllo generalizzato, come richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 24, comma 7: l’acquisizione documentale è strumentale all’azione giurisdizionale del docente a tempo determinato, volta ad accertare l’eventuale illegittimità delle nomine a fronte di posti vacanti.

Si tratta di un interesse difensivo. Secondo l’orientamento consolidato, l’interessato non deve dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità della conoscenza dei documenti. L’accesso non è funzionale solo alla tutela in giudizio, ma consente di orientare i comportamenti sul piano sostanziale, potendo essere esercitato anche prima di instaurare il giudizio, per valutarne l’opportunità (citata T.A.R. Roma sez. II n. 11803 del 2024).

Quanto all’oggetto, il Collegio distingue. Le richieste relative all’elenco dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto e, in parte, ai verbali di convocazione e ai bollettini di nomina non sono generiche né massive: gli atti sono indicati con precisione e in possesso dell’Amministrazione. Va invece respinta la richiesta di documentazione sulla natura del posto e quella residuale su “ogni altro atto utile”, perché generica e priva di oggetto determinato o determinabile: fornirla richiederebbe un’attività di indagine ed elaborazione (richiamate T.A.R. Perugia sez. I n. 363 del 2025 e la precedente della stessa Sezione n. 2575 del 2025).

Il ricorso è dunque accolto in parte. È ordinato al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di consegnare la documentazione indicata in motivazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza; il resto è respinto. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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