Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Sicilia n. 1219 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dalla caducazione in sede giurisdizionale dell’atto presupposto su cui si fondava il provvedimento impugnato, rende il ricorso improcedibile. La declaratoria di improcedibilità non preclude l’esame delle questioni ai soli fini del regolamento delle spese. La compensazione si giustifica quando il venir meno dell’interesse non è imputabile all’amministrazione resistente, le questioni originariamente dibattute erano controverse e opinabili e l’atto presentava profili di legittimità non manifestamente censurabili, anche alla luce dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. L’eccezione di tardività del gravame è infondata quando la lesività del provvedimento si percepisce solo con la trasmissione dell’allegato che ne integra il contenuto.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale ha invitato gli impianti indicati in allegato, qualificati come “minimi” e “intermedi” e riconducibili alla chiusura del ciclo, ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 7, comma 7.2, del MTR2, con sollecitudine in vista della scadenza di cui al comma 7.6, lettera b. L’allegato è stato trasmesso solo in data successiva alla nota.

L’amministrazione intimata ha eccepito la tardività del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha evidenziato che il TAR Lombardia, con sentenza n. 466/2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10550/2023, aveva annullato la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF in forza della quale era stato adottato il provvedimento impugnato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse. La difesa erariale ha sollecitato la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La caducazione giurisdizionale della delibera ARERA, atto presupposto del provvedimento regionale, ha eliminato l’interesse alla pronuncia di annullamento. Il thema decidendum si sposta, pertanto, sul regolamento delle spese, che richiede la valutazione della soccombenza in senso sostanziale.

Il giudice amministrativo respinge anzitutto l’eccezione di tardività. La nota regionale ha acquisito attitudine lesiva solo con la trasmissione dell’allegato, avvenuta il 20 aprile 2022: è da quel momento che la ricorrente ha potuto percepire compiutamente la portata del provvedimento. Il ricorso è dunque tempestivo.

Quanto alle spese, il Collegio esclude che la caducazione dell’atto presupposto sia imputabile all’amministrazione resistente. Le questioni originariamente dibattute presentavano carattere effettivamente controverso e opinabile. Sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il raffronto con il comportamento di altre amministrazioni regionali in fattispecie analoghe non è dirimente, poiché le caratteristiche dell’impianto potevano forse escludere un vero e proprio ambito tecnico-discrezionale.

Anche i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione si collocano in un quadro opinabile. L’amministrazione ha illustrato la ponderazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno preceduto la decisione; sulla motivazione dell’atto rileva comunque il disposto dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Il Collegio dispone quindi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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