Maltrattamenti in famiglia escludono la tutela dell’unità familiare nel rinnovo del permesso (TAR Emilia-Romagna n. 231 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale che sorregge il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è sindacabile nel merito solo se la valutazione amministrativa sia compiuta in concreto e adeguatamente motivata. Chi si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia non può invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU per paralizzare tale giudizio, perché difetta un’unità familiare meritevole di tutela. In sede di bilanciamento, la gravità delle condotte contro i componenti del nucleo rende recessiva ogni considerazione sulla durata del soggiorno e sul radicamento sociale e lavorativo. La semplice presenza di familiari sul territorio non è di per sé elemento ostativo al diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, presente in Italia dal 1996, era titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, revocato a seguito di una condanna penale del 2013. Aveva poi ottenuto un permesso per motivi di lavoro e, al momento del ricorso, gestiva un’impresa edile da oltre quindici anni. È padre di tre figli nati in costanza di matrimonio e divenuti cittadini italiani, e di un ulteriore figlio minore, nato nel 2018 dalla convivente e iscritto sul suo titolo di soggiorno.
Il Questore di Forlì-Cesena ha respinto la domanda di rinnovo del permesso per motivi di lavoro autonomo, ravvisando la pericolosità sociale dello straniero. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendone la contrarietà rispetto all’art. 8 CEDU. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 376/2020 per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame del provvedimento impugnato e ritiene che l’Amministrazione abbia svolto una valutazione di pericolosità in concreto, non fondata su mere presunzioni. Il giudizio si àncora a una condanna del 2013 per art. 572 cod. pen. e art. 582 cod. pen., ai danni della moglie e del figlio, e a un avviso orale emesso nello stesso anno ex art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, motivato anche dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Rilievo decisivo assume il deferimento del 2019 per lo stesso reato di maltrattamenti, per condotte abituali contro la compagna e la figlia di questa, poste in essere in presenza del figlio minore. A ciò si aggiungono l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento disposti nel 2020. Il quadro, secondo il Tribunale, integra una prognosi negativa non smentita in giudizio, poiché il ricorrente non ha allegato elementi positivi sopravvenuti.
Il Collegio esamina poi il motivo fondato sull’art. 8 CEDU e lo respinge. La norma garantisce il rispetto della vita privata e familiare, ma nel caso concreto non è ravvisabile alcuna unità familiare da preservare: lo straniero si è sottratto ai propri obblighi familiari ed è stato imputato di avere praticato condotte vessatorie proprio contro i componenti del nucleo. La circostanza non risulta contestata nel corso del giudizio.
Il Tribunale richiama il costante orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dalla sentenza n. 40/2024 dello stesso TAR, secondo cui la tutela dell’unità familiare non può essere invocata dallo straniero responsabile di maltrattamenti in famiglia. In tal caso diventa recessiva ogni ulteriore considerazione sulla durata del soggiorno e sul radicamento sociale e lavorativo, in linea con Cons. Stato n. 8590/2023 e T.R.G.A. Trento n. 271/2018.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese del giudizio sono compensate, in ragione della costituzione solo formale dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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