Revoca del nulla osta per difetto di istruttoria sul divieto di reingresso (TAR Toscana n. 497 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’Amministrazione fonda la propria determinazione sulla permanenza dello straniero nel territorio nazionale per un periodo tale da non interrompere il divieto di reingresso, senza contestare né confutare gli elementi documentali prodotti dall’interessato. Il divieto di reingresso conseguente al decreto di espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 14, D. Lgs. 286/1998, opera per un periodo non superiore a cinque anni. Nel giudizio amministrativo, la ricostruzione dei fatti che attinge al livello della verosimiglianza e del “più probabile che non”, se non contrastata da prova contraria dell’Amministrazione, è sufficiente a dimostrare l’intervenuta cessazione dell’efficacia ostativa al reingresso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, otteneva il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Firenze. A seguito dell’ingresso in Italia stipulava un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società datrice di lavoro.
In data 18 settembre 2023 il S.U.I. notificava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, rilevando che il cittadino, con un alias, risultava destinatario di un provvedimento di espulsione del 2010. All’esito del contraddittorio, lo Sportello Unico emetteva il provvedimento di revoca del 16 maggio 2025, ritenendo che lo straniero non avesse fornito adeguata prova di aver lasciato il territorio nazionale dopo l’espulsione. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo l’intervenuta cessazione dell’efficacia ostativa al reingresso per decorso del termine quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i fatti rilevanti. Il ricorrente era destinatario del decreto di espulsione emesso nel 2010, eseguito nel 2012. Successivamente veniva arrestato in flagranza per violazione del divieto di reingresso, condannato con patteggiamento e poi destinatario di sentenza di non doversi procedere nel novembre 2012, per avvenuta esecuzione del nuovo ordine di espulsione.
Nella ricostruzione, la seconda espulsione avrebbe dovuto avere luogo tra l’ottobre e il novembre 2012. Il Collegio rileva che un documento amministrativo albanese parrebbe attestare l’arrivo in Albania, in data 14 ottobre 2012, di un soggetto con le stesse generalità e data di nascita del ricorrente. Il nome utilizzato nel documento coincide con quello impiegato nei certificati di residenza e di proprietà del veicolo rilasciati dalle amministrazioni albanesi.
Il Collegio considera altresì certo che il ricorrente non si trovasse in Italia all’inizio del 2017, essendo stato destinatario di due respingimenti alla frontiera. A ciò si aggiungono il certificato di residenza in Albania dal 2012 al 2017 e l’assenza di segnalazioni nel sistema SIS.
Dall’insieme degli elementi, pur non risultando una prova diretta dell’assenza quinquennale, la ricostruzione attinge al livello della verosimiglianza e della probabilità. Il Collegio sottolinea che quasi tutti gli elementi erano nella disponibilità dell’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto.
Il provvedimento di revoca si fondava sul presupposto della permanenza in Italia dal 2012 al 2023, tale da non interrompere la permanenza per almeno cinque anni. A fronte dei plurimi elementi probatori addotti, l’Amministrazione nulla dimostrava circa la permanenza in Italia nel periodo interessato, né contestava le risultanze documentali. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento, viziato dal difetto di istruttoria e di motivazione, siccome fondato su fatti non provati e contraddetti da elementi di prova non contestati. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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