Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Toscana n. 334 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contrastata dalla controparte, determina l’improcedibilità del ricorso e dei relativi motivi aggiunti. Il giudice amministrativo, preso atto della cessazione dell’interesse alla pronuncia, non è tenuto ad esaminare il merito delle censure proposte. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse assorbe ogni questione di rito e di merito, comprese le eccezioni e le domande di accertamento e condanna formulate in via principale. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla non opposizione della parte resistente e dalla natura della definizione del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo, ha adito il giudice amministrativo chiedendo l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale di durata indefinita e, previa disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con il diritto dell’Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti comunali che avevano individuato al 31.12.2024 il termine di efficacia delle concessioni.

Nel corso del giudizio, in data 29 dicembre 2025, la ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando di non avere più interesse alla decisione. La difesa del Comune di Viareggio non si è opposta alla compensazione delle spese di lite. La questione pervenuta al Collegio è dunque esclusivamente processuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha espressamente dichiarato, in data 29 dicembre 2025, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione è stata resa in pendenza del giudizio e prima dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2026. La cessazione dell’interesse alla pronuncia costituisce fatto sopravvenuto che incide sull’attualità dell’interesse stesso, condizione dell’azione.

Il Tribunale non è pertanto tenuto a esaminare il merito delle numerose censure articolate, né le domande di accertamento e condanna, né le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione prospettate. La sopravvenuta carenza di interesse assorbe ogni altra questione, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale.

Di conseguenza, il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione. La definizione del giudizio in chiave processuale non consente una pronuncia sul merito delle pretese sostanziali avanzate dalla ricorrente in materia di concessioni demaniali marittime.

Quanto alle spese, il Collegio considera la non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune di Viareggio. In ragione di tale condotta processuale e della natura della decisione, le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti. Il dispositivo ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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