Clausola compromissoria per relationem e rinvio generico al capitolato (Cass. civ. Sez. 1 n. 15975 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il capitolato generale d’appalto approvato con d.P.R. n. 1063/1962 ha valore normativo e vincolante esclusivamente per gli appalti stipulati dallo Stato e dagli enti pubblici tenuti ex lege ad adottarlo. Negli altri appalti pubblici, il richiamo pattizio alle norme del capitolato generale assume natura e portata negoziale. Nei contratti d’appalto stipulati a seguito di gara da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altro documento che contenga la clausola compromissoria: solo il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della relatio perfecta, assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga convenzionale alla giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente, a seguito di gara, aveva stipulato con il Comune un contratto d’appalto per lavori di riqualificazione di una villa comunale. Insorte contestazioni sui corrispettivi, la società conveniva in giudizio l’ente territoriale dinanzi al Tribunale, il quale accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza, dichiarava invece l’incompetenza del giudice ordinario, ravvisando la validità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 38 del capitolato speciale d’appalto, al quale il contratto rinviava espressamente per tutto quanto non previsto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso della società appaltatrice, censurando la decisione della Corte territoriale per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1341, 1342 e 1421 cod. civ., nella parte in cui aveva ritenuto efficace il rinvio al capitolato ai fini della devoluzione arbitrale delle controversie.
I giudici di legittimità ricordano che il capitolato generale d’appalto del 1962 ha valore normativo e direttamente applicabile solo per gli appalti dello Stato e degli enti pubblici tenuti per legge ad adottarlo. Per gli altri enti, quale il Comune, il richiamo contrattuale alle clausole del capitolato ha natura meramente negoziale. In questo quadro, la volontà di derogare alla giurisdizione ordinaria mediante clausola compromissoria deve essere espressa in modo esplicito e univoco, non potendosi desumere da un rinvio generico ad altro documento che eventualmente la contenga.
La Corte valorizza il proprio precedente formatosi in tema di arbitrato estero dalle Sezioni Unite n. 15861 del 2024, secondo cui il requisito della forma scritta della clausola per relationem è soddisfatto solo dal richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, e non dal semplice riferimento al documento che la incorpora, poiché soltanto il richiamo puntuale garantisce la consapevolezza delle parti circa la deroga alla giurisdizione.
Applicando tale principio al caso di specie, la clausola dell’art. 12 del contratto d’appalto, che rinvia al capitolato speciale “per tutto quanto non previsto”, non integra gli estremi di una relatio perfecta alla clausola compromissoria di cui all’art. 38 del medesimo capitolato. Il rinvio è infatti generico e non specificamente calibrato sulla deroga convenzionale alla giurisdizione, con conseguente invalidità della clausola stessa. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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