Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lazio n. 8721 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tale istituto si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che ricorre solo quando un successivo atto della pubblica amministrazione risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. La sopravvenuta carenza di interesse si configura, tra l’altro, quando la parte dichiara espressamente di non voler più coltivare il giudizio. In tale evenienza il giudice non è tenuto ad esaminare il merito delle censure proposte e deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione, con compensazione delle spese di lite in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

I ricorrenti, partecipanti al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, impugnavano il D.M. n. 107/2023 e l’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del D.L. n. 198/2022, nella parte in cui la procedura riservata di reclutamento ivi prevista non contemplava anche coloro che avevano superato la prova preselettiva del concorso del 2011 e che vantavano un contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023.

Con il ricorso, notificato il 4 settembre 2023, i candidati deducevano la violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e di accesso agli uffici pubblici, nonché l’illegittimità costituzionale della disposizione per disparità di trattamento. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza del 5 ottobre 2023 per assenza di fumus boni iuris. In data 27 febbraio 2026, i ricorrenti depositavano istanza con cui dichiaravano di non avere più interesse alla decisione, e all’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente evidenziato la distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, aderendo al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui quest’ultima ricorre solo quando l’operato successivo della parte pubblica risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima può derivare anche dalla dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione (Cons. Stato, sez. V, n. 9683 del 2023).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad una decisione nel merito con istanza depositata il 27 febbraio 2026. Il Tribunale ha ritenuto di dover prendere atto di tale dichiarazione, non potendo esaminare le censure di merito proposte, comprese quelle relative alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 11-quinquies, del D.L. n. 198/2022.

Alla luce della dichiarazione dei ricorrenti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la loro compensazione, considerato l’esito complessivo del giudizio e il contegno processuale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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