Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’esproprio (TAR Campania n. 4099 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, conseguente al decreto di esproprio dei terreni già oggetto di occupazione temporanea, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’annullamento degli atti impugnati, difatti, non sarebbe più idoneo ad assicurare al ricorrente il risultato utile della reimmissione nel possesso dei beni, ormai acquisiti al patrimonio dell’amministrazione. La declaratoria di improcedibilità consegue alla dichiarazione della parte e prescinde da ogni valutazione di merito, restando precluso al giudice l’esame delle censure dedotte. L’estrema peculiarità della vicenda e il tenore in rito della pronuncia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietaria e comodatario di un terreno sito nel Comune di Forio, impugnavano l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto l’occupazione in uso e in via temporanea dell’area, destinandola a stoccaggio di detriti, terreno, ramaglie e legname derivanti dalle colate detritiche del 26 e 27 novembre 2022. Il provvedimento muoveva dall’ordinanza del Commissario delegato, che aveva autorizzato i comuni dell’isola d’Ischia a individuare siti di stoccaggio provvisorio per sgombrare le aree invase dai detriti.
Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano le ordinanze di proroga che avevano via via esteso l’efficacia del provvedimento originario, da ultimo fino al 26 maggio 2024. Nel corso del giudizio, con memoria dell’8 giugno 2026, i ricorrenti rappresentavano che nelle more era intervenuto il decreto di esproprio dei terreni, emesso dal Comune, e dichiaravano il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Analoga dichiarazione formulava l’interveniente ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente e confermato dall’interveniente: l’adozione del decreto di esproprio ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. La ragione è puntualmente indicata dagli stessi ricorrenti, i quali evidenziano che dall’annullamento degli atti impugnati non potrebbe più derivare in loro favore il risultato utile della reimmissione nel possesso dei beni, ormai acquisiti al patrimonio del Comune.
La pronuncia si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuti motivi, viene meno l’interesse alla decisione. Il presupposto è oggettivo: la sopravvenuta carenza di interesse priva il giudizio della sua ragion d’essere, rendendo superfluo l’esame del merito delle censure.
Il Tribunale non entra pertanto nel merito delle doglianze articolate, che investivano l’assenza di presupposti, la violazione della normativa di settore, la carenza del termine finale di efficacia, l’omessa indicazione dell’indennità di occupazione e delle modalità di individuazione dei terreni, nonché il superamento del termine semestrale. L’accertamento di tali profili resta assorbito dalla declaratoria in rito.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale tra tutte le parti, valorizzando l’estrema peculiarità della vicenda sottesa e il tenore in rito della pronuncia. Il Tribunale dichiara inoltre l’irripetibilità del contributo unificato versato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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