Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 1375 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse, non accompagnata dall’allegazione di residui profili di interesse, preclude l’esame nel merito anche quando il ricorso risulti originariamente infondato, restando comunque possibile la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, quale datore di lavoro, ha presentato il 18/3/2024 istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e per l’ingresso in Italia di un lavoratore extracomunitario residente all’estero, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi ha respinto l’istanza con provvedimento del 15/5/2024, preceduto da preavviso di rigetto del 3/5/2024.

La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Puglia, deducendo violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Con ordinanza cautelare n. 576/2024 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione. Con atto depositato il 3 ottobre 2025 il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, per l’impossibilità di procedere all’assunzione del lavoratore a causa della contrazione dell’attività produttiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra l’originaria infondatezza del ricorso e la sopravvenuta dichiarazione della parte. Richiamando le ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare n. 576/2024, il TAR conferma che il ricorso era infondato nel merito. La carenza di interesse sopravvenuta, tuttavia, impone una declaratoria processuale, non un esame della pretesa sostanziale.

Il passaggio decisivo riguarda il potere del giudice. Il Collegio afferma il principio generale secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Da ciò deriva la facoltà di dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

L’improcedibilità presuppone che non emergano residui profili di interesse. Nel caso di specie la parte non ne ha allegati, essendosi limitata a rappresentare l’impossibilità di procedere all’assunzione del lavoratore. Il TAR dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che la difesa erariale non ha insistito per la condanna del ricorrente. Sussistono quindi i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *