SCIA per stazione radio base, tardivo l’ordine di rimozione del Comune (TAR Puglia n. 1367 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione di impianti di telefonia, disciplinata dall’art. 45 (ex art. 87-bis) del d.lgs. n. 259/2003, determina il formarsi del titolo qualora entro il termine perentorio di trenta giorni l’amministrazione non comunichi un atto espresso di diniego. Decorso inutilmente tale termine, gli effetti della segnalazione si cristallizzano e l’ufficio non può più intervenire se non esercitando il potere di autotutela, con il rispetto dei requisiti formali e sostanziali degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della legge n. 241/1990. Il provvedimento inibitorio adottato oltre il termine è inefficace. La riqualificazione in chiave di autotutela non è ammessa quando manchino i presupposti del relativo potere e il termine sia comunque spirato. Nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile solo mediante atti del procedimento o con autonoma convalida, non attraverso scritti difensivi.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune, il 9 luglio 2020, una SCIA per l’adeguamento di un impianto di trasmissione radiomobile su infrastruttura preesistente, già autorizzata in favore di altro operatore. Con atto prot. n. 62099 del 29 ottobre 2024, oltre quattro anni dopo, l’ente locale invita e diffida la società alla rimozione della stazione radio base, sul presupposto della mera assenza di un titolo in capo alla ricorrente.
La società impugna l’atto davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, articolando tre censure: violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per intervenuto consolidamento del titolo; violazione dell’art. 1571 cod. civ.; contrasto con la disciplina di derivazione europea in materia di installazione delle reti. Il Collegio, in sede cautelare, accoglie la domanda con ordinanza n. 816 del 23 dicembre 2024 e fissa l’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla prima doglianza. Viene in rilievo l’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, che disciplina la procedura semplificata di installazione degli apparati di trasmissione su infrastrutture preesistenti secondo lo schema della segnalazione certificata di inizio attività, improntato alla logica della liberalizzazione.
La norma stabilisce che, qualora entro trenta giorni dalla trasmissione non intervenga il parere negativo dell’organismo competente, l’ente locale adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti dannosi nei termini e secondo le forme della SCIA. La giurisprudenza amministrativa richiamata dal Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 17 aprile 2023, n. 2315; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2022, n. 10992) ha chiarito che la segnalazione determina il formarsi del titolo in assenza di un diniego espresso entro il termine.
Consolidatasi la SCIA, l’amministrazione può intervenire solo con i requisiti dell’autotutela, secondo il combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della legge n. 241/1990. Nel caso concreto la segnalazione risale al 9 luglio 2020 e l’ordine di ripristino al 29 ottobre 2024: l’atto è quindi tardivo rispetto al termine perentorio di trenta giorni, con definitiva cristallizzazione degli effetti della SCIA e inefficacia dei provvedimenti repressivi tardivi.
Il Tribunale esclude la riqualificazione dell’atto come provvedimento di autotutela: mancano gli elementi fondanti il relativo potere, poiché l’atto si limita a ritenere abusivo l’intervento in quanto effettuato sine titulo, e comunque non è stato adottato entro il termine dell’art. 21-nonies. Sono inoltre inammissibili le motivazioni integrative esposte nella memoria dell’ente, perché l’integrazione postuma in sede giudiziale mediante scritti difensivi non è consentita, come confermano i precedenti citati.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti, in applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, per la piena satisfattività della pretesa. Il ricorso è accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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