Nulla osta al lavoro subordinato previa verifica al Centro per l’impiego (TAR Puglia n. 1373 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica preventiva, presso il Centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 9, commi 4 e 6, d.P.C.M. 27 settembre 2023. Il datore di lavoro è tenuto ad allegare all’istanza l’autocertificazione dell’avvenuto esperimento della verifica e del relativo esito, non potendo la documentazione essere prodotta in fase istruttoria. La mancanza della condizione rende il rigetto dell’istanza vincolato e doveroso per l’amministrazione, con conseguente irrilevanza dei vizi procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore della ristorazione, presenta in data 18 marzo 2024 allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brindisi l’istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale in favore di un lavoratore straniero residente all’estero, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998. Lo Sportello trasmette il preavviso di rigetto il 3 maggio 2024 e, il successivo 15 maggio, dispone la reiezione dell’istanza.

La società impugna entrambi gli atti davanti al TAR Puglia, lamentando la mancata notificazione diretta dei provvedimenti, l’illegittimità del caricamento sul portale quale modalità di comunicazione, la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, oltre alla nullità per assenza degli elementi essenziali. La Sezione, con ordinanza cautelare, respinge la domanda incidentale rilevando la mancanza dell’attestazione di verifica presso il Centro per l’impiego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 9 del d.P.C.M. n. 231 del 27 settembre 2023, che al comma 4 richiama la verifica presso il Centro per l’impiego e al comma 6 prevede l’autocertificazione dei relativi requisiti. L’art. 22, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione ribadisce che la richiesta di nulla osta va trasmessa “previa verifica” dell’indisponibilità di lavoratori, mentre il comma 2-bis qualifica la verifica come esperita con esito negativo in caso di mancato riscontro entro otto giorni.

La circolare congiunta prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023 precisa che il datore di lavoro deve allegare all’istanza il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000. Il Tribunale esclude che la previa verifica possa essere oggetto della dichiarazione di impegno a produrre la documentazione mancante in fase istruttoria, prevista dalla circolare Decreto Flussi 2024: l’esito della verifica è conoscibile dall’istante già al momento della domanda, e la prova richiesta è una mera autocertificazione, non un documento proveniente da un’amministrazione.

Nel caso concreto la società non ha allegato la verifica e ha dichiarato di non possedere la documentazione, impegnandosi a esibirla in fase istruttoria. Manca dunque una condizione prevista dalla legge quale presupposto della domanda: il rigetto dell’istanza risulta legittimo e i vizi procedimentali dedotti irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Collegio ritiene inoltre infondate le censure sul difetto di comunicazione: è esigibile in capo all’istante un onere di periodica consultazione del portale, quale diligenza minima connessa all’attività professionale esercitata. Quanto alla pretesa nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990, gli originali dei provvedimenti recano la firma del dirigente dello Sportello Unico. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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